Proposta di modifica n. 3.0.103 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
3.0.103
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 517-quater del codice penale)
1. L'articolo 517 -quater del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 517-quater. - (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). - Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.
Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico - mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».