Proposta di modifica n. 3.0.102 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
3.0.102
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 517 del codice penale)
1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 517. - (Vendita di alimenti con segni mendaci). - Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico - mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».