Proposta di modifica n. 3.0.101 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
3.0.101
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.0.101
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 516 del codice penale)
1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 516. - (Frode in commercio ai prodotti alimentari). - Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la milita fino a 10.000 euro"».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico -mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».