Proposta di modifica n. 3.0.100 al DDL n. 2067
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3.0.100
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica agli articoli 516, 517, 517-quater del codice penale)
1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 516. - (Frode in commercio ai prodotti alimentari). - Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro'';
2. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 517. - (Vendita di alimenti con segni mendaci). - Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,'';
3. L'articolo 517-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 517-quater. - (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). - Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.
Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti'';
4. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:
''Art. 517-quater.1. - (Agropirateria). - Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416 -bis del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517 -quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».