Proposta di modifica n. 2.0.101 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
2.0.101
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 416-bis del codice penale)
1. All'articolo 416-bis del codice penale aggiungere, in fine, il seguente comma: ''Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate da un terzo a due terzi se l'associazione mafiosa pone in essere attività volte a condizionare le scelte della pubblica amministrazione ed è stata accertata la corruzione. L'aumento delle pene non è soggetto a giudizio di comparazione con le attenuanti''».