Ordine del Giorno n. G1.103 al DDL n. 2067

G1.103

BUCCARELLA

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;

        premesso che:

            si registrano in tutto il territorio nazionale rilevanti problematiche in relazione ai tempi di pagamento delle competenze spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, anche nei casi in cui il giudice abbia emesso il decreto di liquidazione. I ritardi tra la presentazione della fattura per il pagamento da parte del professionista e l'effettiva emissione del mandato raggiungono tempi intollerabili, anche pluriennali;

            l'articolo 24 della Costituzione sancisce che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. A tal fine è stato introdotto l'istituto del c.d. gratuito patrocinio, disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 consentendo a molte vittime di reati particolarmente odiosi o che non sono in grado di sostenere i costi della propria difesa, di farsi assistere da un avvocato, il cui onorario è a carico dello Stato. Le difficoltà che - anche a dispetto di recenti interventi normativi - continuano a verificarsi rischiano di ridurre il numero dei professionisti che si iscrivono negli appositi elenchi tra i quali il cittadino abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato può scegliere il proprio difensore, scoraggiati dalle lungaggini temporali, tanto più in un periodo di grave crisi;

            tale situazione si verifica in un contesto nel quale l'articolo. 106-bis del citato decreto del presidente della Repubblica 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1º gennaio 2014, aveva già disposto che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato dovessero essere ridotti di un terzo. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 15 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174, ha successivamente disciplinato le modalità con le quali - in attuazione della legge di stabilità per il 2016 - avvocati che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, possono, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell'economia, esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. Tale facoltà non sembra aver ancora inciso positivamente sui casi che continuano a registrarsi nel nostro paese, tenuto conto anche degli tagli di bilancio agli stanziamenti per il gratuito patrocinio avvenuti con le ultime leggi di stabilità;

        impegna il Governo:

            ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di liquidazione delle competenze e al costante monitoraggio del fenomeno, disponendo a tal fine le idonee misure ispettive.