Proposta di modifica n. 1.0.101 al DDL n. 1344
Azioni disponibili
1.0.101
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"».