Proposta di modifica n. 1.0.100 al DDL n. 1344

1.0.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)

        1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis"».