Proposta di modifica n. 1.0.100 al DDL n. 1344
Azioni disponibili
1.0.100
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis"».