Proposta di modifica n. 38.0.500 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
38.0.500
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente titolo:
« TITOLO IV-BIS
NORME DI RIORDINO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PER LE PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE E NORME DI DELEGA IN MATERIA DI COORDIMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Art.38-bis
(Misure per la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni)
1. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è così modificato :
A) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «repertorio» con la parola: «decreto»;
B) sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:
a) disciplina le tipologie dì prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;
b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni;
C) al comma 3, sostituire la parola «repertorio» con la parola: «decreto»;
D) al comma 4, eliminare le parole: « , secondo periodo,».
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:
a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì, delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;
b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva;
c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.
3. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 34, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione;
c) natura esecutiva del provvedimento;
d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.