Proposta di modifica n. 18.111 al DDL n. 2067
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18.111 (testo 2)
DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Al comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 406, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire la parola: "può" con la seguente: "deve" e, dopo le parole: "l'esposizione dei", aggiungere la seguente: "gravi";
b) inserire il seguente comma:
"1-bis. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, dispone l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione"».