Proposta di modifica n. 18.110 al DDL n. 2067

18.110 (testo 2)

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

            a)al comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 406, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

            i) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve» e, dopo le parole: «l'esposizione dei», aggiungere la seguente: «gravi»;

            ii) inserire il seguente comma:

        "1-bis. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, dispone l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione,"»;

            b)al comma 6, premettere alla lettera a), con la seguente:

            «0a) all'articolo 407 sono apportate le seguenti modifiche:

            i) al comma 1, sostituire le parole: "non può comunque", con le seguenti: "non deve";

            ii) al comma 2, sostituire le parole: "La durata massima è tuttavia di due anni" con le seguenti: "Il termine perentorio di durata massima è di due anni"».