Proposta di modifica n. 4.102 al DDL n. 2067
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4.102 (testo 2)
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - 1. L'articolo 624-bis del codice penale, è sostituito dal seguente: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trame profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 ovvero avviene con attività di saccheggio di abitazioni o edifici o pertinenze dei medesimi abbandonati in conseguenza di calamità.
Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".
2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma: "Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno".
3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole: "e 624-bis» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e 600 chiunque" sono sostituite con le parole: "600 chiunque e 624-bis";
4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:
al comma 2, lettera e-bis) la frase: "salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale" è soppressa;
5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:
al comma 3-bis, dopo le parole: "per i delitti commessi con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale".
6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "e 630" sono sostituite con le parole: "630 e 624-bis"».