Legislatura 17ª - Dossier n. 372
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Le Commissioni per la dirigenza pubblica
È in primo luogo disposta l’istituzione della Commissione per la dirigenza statale (entro 90 giorni), della Commissione per la dirigenza regionale e della Commissione per la dirigenza locale (previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali), cui sono attribuite funzioni consultive e di monitoraggio e controllo relative, in particolare, alle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la definizione di criteri generali per l’assegnazione degli incarichi e la relativa valutazione.
A tal fine, l’art. 4 sostituisce l’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 introducendo la disciplina delle istituende Commissioni per la dirigenza pubblica.
Viene in primo luogo (nuovo art. 19, commi 1-7, D.Lgs. 165/2001) disposta l’istituzione – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – della Commissione per la dirigenza statale, chiamata ad operare “in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”, presso il Dipartimento della funzione pubblica.
La Commissione è chiamata a svolgere, in particolare, le seguenti funzioni (comma 2):
-provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 28-ter, comma 5 (rectius: comma 4, in cui si disciplina l’esame di conferma, mentre al comma 5 si prevede l’iscrizione al ruolo della dirigenza del dirigente assunto a tempo indeterminato);
In base al nuovo art. 28-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 3 dello schema di decreto in commento, il concorso per l’accesso alla dirigenza - bandito dal Dipartimento della funzione pubblica – dà luogo all’assunzione a tempo determinato (di massimo 4 anni) con la possibilità di trasformazione - a seguito di un esame di conferma da parte di un’apposita commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale o, per i dirigenti regionali e locali, dalle relative Commissioni - del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Andrebbe, in proposito, valutata l’opportunità di indicare con quali modalità e secondo quali criteri procede alla nomina delle suddette commissioni.
-definire, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, i criteri generali, “ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito”, per il conferimento degli incarichi dirigenziali e la verifica del loro rispetto;
Il nuovo art. 19-ter, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 4 dello schema di decreto in commento (v. infra), individua “i contorni” di tali criteri generali, prevedendo che questi contemplino la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative, dell’essere vincitore di altri concorsi pubblici, delle esperienze di direzione eventualmente maturate al di fuori. Tali previsioni riprendono, in parte, gli elementi richiesti dal vigente art. 19, co. 1, del d. lgs 165/2001, che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi con funzione dirigenziale e che viene sostituito dal nuovo art. 19 (come modificato dall’art. 3 dello schema di decreto) che riguarda le Commissioni per la dirigenza pubblica.
In sede di prima applicazione, la Commissione definisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi entro 180 giorni dalla data di insediamento (nuovo art. 19, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4).
-accertare l'effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi;
-procedere alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali;
La nuova procedura delineata dal nuovo articolo 19-ter del D.Lgs. 165/2001, infatti, per il conferimento degli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, attribuisce alla Commissione il compito di “selezionare” un numero ristretto di candidati, ritenuti dalla Commissione maggiormente idonei sulla base dei suddetti criteri generali e, tra questi, il soggetto competente provvede poi alla relativa nomina.
-effettuare la valutazione di congruità successiva delle scelte effettuate dalle amministrazioni per gli altri incarichi;
In base al nuovo articolo 19-ter del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento degli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, la scelta è comunicata dall’amministrazione alla Commissione e l’incarico è conferito decorsi 15 giorni salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei criteri definiti dall’amministrazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Commissione; in tale ultimo caso occorre procedere alla scelta di un diverso candidato.
-esprimere parere sui provvedimenti di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 165/2001, che individua i casi di responsabilità dirigenziale (oggetto di modifica da parte dello schema di decreto legislativo in commento che integra le fattispecie che costituiscono ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi – art. 5 v. infra);
Si tratta di una funzione svolta attualmente dal Comitato dei garanti (di cui è contestualmente disposta la soppressione considerata la confluenza delle relative funzioni nelle istituende Commissioni per la dirigenza pubblica), organismo istituito dal D.Lgs. 80/1998 per venire incontro alla finalità, emersa nel dibattito parlamentare, del perseguimento di una maggiore garanzia per i dirigenti oggetto delle procedure di verifica. Nella concezione originaria, tale organo era chiamato ad intervenire soltanto nei casi di responsabilità dirigenziale di maggiore gravità; successivamente (in particolare con la legge 145/2002) è stata esteso il suo ambito di intervento in relazione alle ipotesi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 che individua i casi di responsabilità dirigenziale.
Il Comitato dei garanti è dunque competente - nel vigente quadro normativo - all’espressione del parere sulle decisioni di mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale (nel caso di non raggiungimento degli obiettivi o per inosservanza di direttive imputabili al dirigente) o – in relazione alla gravità dei casi - di revoca dello stesso o di recesso dal rapporto di lavoro nonché nell’ipotesi di decurtazione della retribuzione di risultato in caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione.
-esprimere parere - obbligatorio e non vincolante - sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione (da rendere entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende favorevole).
La Commissione per la dirigenza statale è un organo collegiale, composto da 7 membri.
Nella AIR, allegata allo schema di decreto legislativo, si rileva come il numero di 7 componenti non era imposto dalla legge delega (che non definiva il numero dei componenti) ma risulta dalla valutazione delle opportunità connesse all’individuazione di un numero di 5 componenti comuni alle tre commissioni per assicurare omogeneità nei criteri e nelle valutazioni e di ulteriori 2 componenti che dovranno assicurare l’adattamento alle peculiarità nei settori in cui le Commissioni esplicano le proprie competenze.
In base al nuovo art. 19 del D.Lgs. 165/2001 (commi 3 e 4) sono componenti permanenti della Commissione:
-il Presidente dell'ANAC (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Ragioniere generale dello Stato (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno (che è componente anche della Commissione per la dirigenza locale);
-il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane;
-due componenti scelti tra persone di “notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato”, nominati con dPCM, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 4 specifica che i componenti “di cui al terzo periodo” del comma 3 (rectius: “di cui al secondo periodo” del comma 3, considerato che il comma 3 consta di due periodi) non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei 3 anni precedenti, e non devono avere “interessi in conflitto” con le funzioni della Commissione.
Viene dunque prevista dall’ordinamento un’ipotesi di inconferibilità dell’incarico a componente delle Commissioni per la dirigenza pubblica (previsione non presente, ad esempio, per i componenti delle autorità indipendenti) riferita a coloro che svolgono o hanno rivestito incarichi pubblici elettivi (quale quello di parlamentare, consigliere regionale o comunale) per 3 anni o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali (il riferimento generale alle “cariche” sembra doversi intendere rivolto non solo alle cariche di vertice ma ad ogni tipo di carica).
Viene inoltre specificato (comma 4) che i due componenti nominati durano in carica, rispettivamente, uno 4 anni e l'altro 6 anni (tale previsione sembra far intendere che i due componenti sono nominati con la medesima procedura e sulla base degli stessi requisiti ma la relativa carica ha una durata differente, quindi per uno avrà una durata di 1/3 superiore a quella dell’altro, secondo quanto sarà determinato con il dPCM di nomina) e non possono essere confermati. La partecipazione alla Commissione dà titolo unicamente all'eventuale rimborso delle spese di missione nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego.
La Commissione è costituita con dPCM entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Nella prima riunione, convocata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina, la Commissione si insedia e elegge, tra i propri componenti, il Presidente, carica che ha durata di tre anni e può essere rinnovata per una sola volta.
Come si è detto, in sede di prima applicazione, la Commissione definisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi entro 180 giorni dalla data di insediamento. Il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento della Commissione è fornito, senza nuovi oneri, dal Dipartimento per la funzione pubblica.
In base al comma 8, le medesime “funzioni di cui al comma 5” - per i dirigenti del ruolo dei dirigenti regionali e dei dirigenti locali - sono svolte, rispettivamente, dalle Commissioni per la dirigenza regionale e statale istituite previa intesa in sede di Conferenza Stato- regioni e di Conferenza Stato-città (con la medesima intesa sono istituiti i ruoli della dirigenza regionale e locale ai sensi del nuovo art. 13-bis, comma 6, D.Lgs. 165/2001).
Appare opportuno fare riferimento alle funzioni di cui al comma 2, anziché del comma 5, considerato che quest’ultimo detta norme relative alla costituzione della Commissione ed alla carica di presidente (mentre le funzioni della Commissione sono individuate al comma 2 del nuovo art. 19).
I componenti permanenti della Commissione per la dirigenza regionale, stabiliti dallo schema di decreto legislativo in commento (nuovo art. 19, comma 8) sono:
-il Presidente dell'ANAC (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Ragioniere generale dello Stato (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Capo Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio di Ministri (nella Commissione per la dirigenza statale è invece previsto, quale componente permanente, il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno).
Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con·intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, scelti trai titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione regionale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità.
I componenti permanenti della Commissione per la dirigenza locale, stabiliti dallo schema di decreto legislativo in commento (nuovo art. 19, comma 9) sono:
-il Presidente dell'ANAC (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Ragioniere generale dello Stato (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (che è componente anche delle altre due Commissioni);
-il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno (che è componente anche della Commissione per la dirigenza statale);
Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell’amministrazione locale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità.
Alle Commissioni per la dirigenza regionale e locale si applicano (ai sensi dei commi 8 e 9) le medesime previsioni stabilite per la Commissione per la dirigenza statale (ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 – vedi supra), che riguardano le funzioni, le modalità di nomina dei due componenti, le cause di inconferibilità dell’incarico, la durata, tempi e modalità di costituzione e il supporto logistico fornito dal Dipartimento per la funzione pubblica.
Si ricorda che la legge delega (art. 11, comma 1, legge 124/2015) dispone l’istituzione di una Commissione per la dirigenza statale, chiamata ad operare con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati, in base al criterio di delega in commento, con modalità tali da assicurarne, oltre all'indipendenza, anche la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenza differenziate nonché sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali.
Tra le funzioni della istituenda Commissione si prevede espressamente l’attribuzione dei seguenti ambiti di operatività:
- verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi;
- attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- definizione di criteri generali affinchè l’amministrazione fissi, a sua volta, i criteri e i requisiti in base ai quali è disposto il conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico.
Dispone, al contempo, l’istituzione delle Commissione per la dirigenza regionale e locale che svolgono funzioni analoghe a quella della dirigenza statale con riguardo ai dirigenti regionali e locali.