Legislatura 17ª - Dossier n. 372
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La formazione dei dirigenti
Il nuovo art. 28-quater del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 3 dello schema di decreto legislativo, è dedicato specificatamente alla formazione dei dirigenti.
Viene in particolare disposto (comma 1) che ciascun dirigente è tenuto a frequentare corsi di formazione, organizzati o approvati dalla SNA, per un numero di ore definito dal regolamento di attuazione (di cui all'articolo 28-sexies).
Inoltre, ciascun dirigente è chiamato (comma 2) a svolgere gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per conto della SNA per un massimo di 40 ore annue, “senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito dei relativi obblighi contrattuali”.
Per i dirigenti regionali e locali (comma 3) sono rimessi alla determinazione delle intese, rispettivamente, con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città, gli obblighi di formazione e di insegnamento, prevedendo lo svolgimento di attività gratuita di insegnamento dei dirigenti iscritti a ciascuno dei ruoli della dirigenza anche in favore dei dirigenti iscritti agli altri due ruoli.
Alla SNA (come disciplinata dal nuovo art. 28-quinquies – v. infra) è affidato (comma 4) l’aggiornamento nelle materie già oggetto della formazione iniziale dei dirigenti e l’individuazione di quelle di maggior interesse per il miglioramento delle competenze organizzative e informatiche, anche tenendo conto delle richieste delle amministrazioni interessate.
Con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti la disposizione di delega (art. 11, co. 1, lett. e) richiede la definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; il coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti ed il loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione.