Legislatura 17ª - Dossier n. 372

Il Sistema della dirigenza pubblica

Il nuovo articolo 13-bis del D.Lgs. 165/2001 (inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b)) dispone l’istituzione del “Sistema della dirigenza pubblica”, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), della legge di delega 124/2015.

Il Sistema si articola nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei (in particolare attraverso il corso-concorso ed il concorso, salvo l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni nei limiti previsti dalla legge), nel rispetto dei principi di: eguaglianza, merito, esame comparativo.

Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina – come previsto dalla disposizione di delega - i dirigenti scolastici e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

Ad essi si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti, disciplinato dal nuovo art. 27-ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’art. 9).

In particolare, il ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti è istituito presso la Presidenza del Consiglio, che provvede alla gestione tecnica della banca dati del ruolo. Le relative procedure concorsuali sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti e si svolgono con cadenza annuale. I diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico sono disciplinati dalle autorità con intesa, nel rispetto dei predetti principi stabiliti per la dirigenza pubblica.

Si ricorda altresì che nel criterio di delega relativo all’accesso alla dirigenza (art. 11, comma 1, lett. c), legge 124/2014) è stabilita la possibilità di reclutare con il corso-concorso anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.

Nell’ambito della privatizzazione della dirigenza pubblica, operata con il D.Lgs. 80/98, era prevista l’istituzione del ruolo unico del dirigenti, che comportava il superamento della doppia qualifica dirigenziale sostituita da un modello unitario della dirigenza statale, nella quale l’articolazione in due fasce si accompagnava alla previsione di un’ampia mobilità tra le stesse, in stretta correlazione con il conferimento e lo svolgimento degli incarichi dirigenziali. Con il dPR 26 febbraio 1999, n. 150, fu approvato il regolamento attuativo del ruolo unico, istituito presso la Presidenza del Consiglio ed in cui erano inseriti ope legis tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato in servizio ad esclusione delle categorie dei diplomatici, prefetti, forze di polizia e forze armate, i dirigenti delle autorità amministrative indipendenti e il personale cui erano attribuite funzioni concernenti la ricerca e l’insegnamento universitario.

Già con la legge 145/2002 tale impostazione fu sostanzialmente rivista, reintroducendo una rigida separazione tra le due fasce di dirigenti, in cui solo i dirigenti di seconda fascia sono assunti per concorso pubblico. Successivamente, il dPR 108/2004 ha soppresso il ruolo unico dei dirigenti e istituito il ruolo dei dirigenti presso ciascuna Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, disciplinandone la tenuta e la gestione.


Sistema della dirigenza pubblica

Ruolo unico dei dirigenti dello Stato

Ruolo unico dei dirigenti delle Regioni

Ruolo unico dei dirigenti degli enti locali

Amministrazioni statali (Presidenza del Consiglio, ministeri, uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del CNEL, aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo)

Regioni

Enti locali ex art. 2, co. 1, D.Lgs. 267/2000, loro consorzi e associazioni

Agenzie locali

Enti pubblici non economici locali

Enti pubblici non economici nazionali, inclusi gli ordini e i collegi professionali

Enti pubblici non economici regionali

Segretari comunali e provinciali (con successiva soppressione del relativo albo)

Università statali

Agenzie regionali

Amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo

Enti pubblici di ricerca

Camere di commercio

IACP

Agenzie ex D.Lgs. 300/99

Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica delle aziende ed enti del SSN

Esclusione espressa: dirigenza scolastica; personale in regime di diritto pubblico (art. 3, co. 1 D.Lgs. 165/2001)

Esclusione espressa: dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN

Contestualmente alla realizzazione dei tre ruoli unici è prevista l'istituzione di tre Commissioni (v. infra – art. 4) con funzioni, tra le altre, di monitoraggio e controllo del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, con contestuale superamento del Comitato dei garanti.


I ruoli della dirigenza pubblica

Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti statali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni:

  • Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • Ministeri;
  • uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del CNEL(3) ;
  • aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali;
  • enti pubblici di ricerca(4) e università statali.

Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti regionali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni:

  • regioni;
  • agenzie regionali;
  • enti pubblici non economici regionali;
  • amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura(5) ;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento

ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici(6) .

Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti locali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni:

  • enti locali di cui all'articolo 2, comma l, del D.Lgs. 267/2000; loro consorzi e associazioni;
  • agenzie locali,
  • enti pubblici non economici locali.

Per le amministrazioni regionali e locali viene specificato che resta ferma, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica.

In ciascuno dei ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni speciali (come previsto dalla disposizione di delega all’art. 11, comma 1, lett. b) n. 1)) per le categorie dirigenziali professionali e tecniche che saranno individuate dal regolamento di attuazione da adottare, ai sensi dell’articolo 28-sexies, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

I ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

All’intesa da raggiungere in tali sedi è altresì affidata (v. infra) la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l’accesso alla dirigenza e l’istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e statale.

Dopo la privatizzazione del pubblico impiego, che ha avuto inizio con il D.Lgs 29/93 ed a seguito del nuovo riparto di competenze legislative definito dal Titolo V della Costituzione (l. cost 3/2001) la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto l’impiego pubblico regionale:

- all’ordinamento civile e, dunque, alla competenza esclusiva dello Stato, relativamente ai profili privatizzati del rapporto, dato che “la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico vincola anche le Regioni” (sentenza n. 2/2004; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. n. 380/2004, n. 233/2006, n. 95/2007, n. 189/2007 e n. 19/2013);

- all’ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni, e, quindi, alla competenza residuale regionale, relativamente ai profili “pubblicistico-organizzativi”. La Corte costituzionale ha sempre ricondotto in questo ambito la disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego regionale, in ragione dei suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l’attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. (sentenze n. 100/2010, n. 95/2008, n. 233/2006, n. 380/2004, n. 4/2004).

In tale quadro, giova infine ricordare che (in base a quanto stabilito dall’art. 15 dello schema di decreto) sono oggetto di abrogazione, tra gli altri, gli articoli 22, 23 e 27 del decreto legislativo 165/2001 che prevedono: la disciplina del Comitato dei garanti, l’articolazione in due fasce del ruolo unico dei dirigenti presso ciascuna amministrazione, i criteri di adeguamento per le regioni.


3) Si ricorda che l’art. 40 del testo di legge costituzionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, sottoposto a referendum costituzionale ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, dispone la soppressione del CNEL e la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti.

4) Si ricorda che è in corso di esame parlamentare lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto n. 329), adottato in attuazione della medesima legge delega 124/2015. In particolare, l’articolo 1, comma 1, dell’atto 329 definisce il proprio ambito di applicazione elencando gli enti pubblici di ricerca interessati, la maggior parte dei quali è sottoposta alla vigilanza del MIUR mentre gli altri a quella di altri Ministeri. Gli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono i seguenti: Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana - A.S.I.; Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.; Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica - I.N.A.F.; Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - I.N.D.A.M.; Istituto nazionale di fisica nucleare - I.N.F.N.; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - I.N.G.V.; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - O.G.S.; Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M; Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi"; Stazione zoologica "Anton Dohrn"; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI, qualificato ente di ricerca dall'articolo 2 del d.lgs. 286/2004; Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE. Gli altri enti di ricerca contemplati dal comma 1 e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri sono i seguenti: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA (vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile - ENEA (sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico); Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL (sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica - ISTAT (sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità - ISS (sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente), ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) - sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute - limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite.

5) Si ricorda che è in corso di esame parlamentare lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 327), adottato in attuazione della medesima legge delega 124/2015.

6) I dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale sono invece espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento (art. 1, comma 2).