Legislatura 17ª - Dossier n. 372

Termini per l’adozione di atti normativi di rango secondario

L’articolo 14 dello schema di decreto legislativo specifica che entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto sono adottati:

-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 24, comma 8 (il riferimento è presumibilmente al comma 7, considerato che il comma 8 non fa riferimento all’adozione di DPCM), in materia di trattamento economico dei dirigenti;

L’art. 24, comma 7, peraltro, che demanda ad un dPCM, di concerto con il MEF, la definizione di criteri e limiti delle compatibilità finanziarie per garantire l’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio nell’ambito di ciascun ruolo, già prevede il termine di 60 giorni per la relativa adozione; occorre dunque coordinare le due disposizioni;

-il regolamento che reca la disciplina di attuazione delle norme del Capo II del D.Lgs. 165/2001 sulla dirigenza (come modificate dal provvedimento in commento), ai sensi del nuovo art. 28-sexies del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 3 dello schema di decreto legislativo.