Legislatura 17ª - Dossier n. 372

Inderogabilità della fonte legislativa

L’articolo 13 prevede che le disposizioni del decreto legislativo costituiscono “norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”.

In linea generale, la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, operata con il D.Lgs. 29/1993 (cd. prima privatizzazione), successivamente modificato con i decreti legislativi 396/1997, 80/1998 e 387/1998 (cd. seconda privatizzazione), ha portato ad una progressiva delegificazione della materia, con cessione di sovranità da parte della legge e conseguente ampliamento del campo di applicazione della contrattazione collettiva.

Successivamente, con il D.Lgs. 150/2009, di riforma del lavoro pubblico (cd. riforma Brunetta), la tendenza si è invertita e si è proceduto ad una parziale rilegificazione di materie in precedenza devolute alla contrattazione collettiva, con una complessiva risistemazione dei rapporti tra fonte statuale e fonti contrattuali e l’introduzione di specifici limiti alla contrattazione medesima.

Attualmente, il rapporto tra legge e contrattazione collettiva è disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 (come riscritto dal richiamato D.Lgs. 150/2009).

In particolare, l’articolo 40 dispone che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

Le materie espressamente escluse dalla contrattazione collettiva sono quelle:

  • attinenti all’organizzazione degli uffici;
  • oggetto di partecipazione sindacale;
  • afferenti a specifiche prerogative dirigenziali (gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro);
  • relative al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali (v. anche art. 19, c. 12-bis);
  • di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), L. 421/1992(13) .

Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è invece consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

L’articolo 2, comma 3-bis, infine, sancisce che la nullità di disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva non determina la nullità dell’intero contratto, in quanto esse sono sostituite di diritto dalle disposizioni previste dalle norme imperative (come previsto, ad esempio, dalle disposizioni relative alla responsabilità dei dipendenti pubblici ex art. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001).


13) Ossia: le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici; i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva; la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.