Legislatura 17ª - Dossier n. 372

Definizione delle modalità di controllo

L’articolo 12 demanda al decreto legislativo la cui adozione è prevista dall'articolo 17, della medesima legge 124/2015, entro il 28 febbraio 2017 (per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa) l’individuazione delle forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali il potere “sindacatorio” e di controllo sull'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell’ufficio.

Sono altresì individuate, dal medesimo decreto legislativo, le modalità di controllo sull'attuazione del programma, da parte del dirigente generale e dei dirigenti di cui all'articolo 19-ter, comma l (segretario generale dei ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e di livello equivalente, uffici di diretta collaborazione di cui all’art. 14).

Si ricorda che l’art. 16 del D.Lgs. attribuisce dirigenti di uffici dirigenziali generali una serie di compiti e poteri tra cui la definizione degli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e l’attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; il concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; la comunicazione delle informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e il relativo monitoraggio.

Infine, è attribuita agli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, la definizione dei relativi compiti e poteri.

A sua volta, l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 attribuisce ai dirigenti, in particolare, le seguenti funzioni: la formulazione delle proposte e l’espressione di pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; la cura dell'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; la direzione, il coordinamento ed il controllo dell’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi della struttura coordinata dal dirigente generale, o comunque denominato, lo schema di decreto legislativo dispone l’applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. 165/2001 (come integrato dal medesimo provvedimento) che disciplina i casi di revoca dell’incarico.

La responsabilità dirigenziale si fonda, in particolare, sulle previsioni dell’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 che richiama il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione o l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente quali elementi che comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare prima della scadenza l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. Tale impostazione è stata profondamente modificata con la legge 145/2002, superando il precedente impianto normativo in base al quale la responsabilità dirigenziale era ricondotta essenzialmente ai “risultati negativi della gestione”. Al di fuori di tali ipotesi, in caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione può essere disposta la decurtazione della retribuzione di risultato.

L’articolo 5 dello schema di decreto legislativo aggiunge alle fattispecie della responsabilità dirigenziale, di cui al citato art. 21, ulteriori fattori che costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi.

Per completezza, si ricorda che la disposizione di delega (l. 124/2015) prevede, tra i criteri di delega (lettera m) il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziali alle ipotesi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 (mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente); viene altresì richiamata, in particolare, la ridefinizione del rapporto tra la responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità dirigenziale, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per “l’attività gestionale”.