Legislatura 17ª - Dossier n. 372
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Il ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti
Il nuovo articolo 27-ter, introdotto dal medesimo comma 1 dell’art. 9 dello schema di decreto legislativo in commento, dispone l’istituzione del ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti, presso la Presidenza del consiglio, che provvede alla gestione tecnica della banca dati del ruolo, salva la possibilità di individuare una diversa competenza pe tale gestione con convenzione tra le autorità (commi 1 e 2).
La banca dati di cui al nuovo art. 13-bis, comma 7, d. lgs. 165/2001 contiene l'indicazione degli uffici dirigenziali e dei relativi titolari nonché il curriculum vitae, la collocazione nella graduatoria di merito adottata in sede di accesso, il percorso professionale e gli esiti delle valutazioni. La banca dati viene alimentata con i dati inseriti dalle amministrazioni e dai singoli dirigenti. In base a tale previsione le amministrazioni che non inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali.
Al ruolo sono iscritti i dirigenti, assunti a tempo indeterminato, delle autorità indipendenti che, ai fini del decreto, sono così individuate dal comma 1:
- Autorità garante della concorrenza e del mercato,
- Commissione nazionale per le società e la borsa,
- Autorità di regolazione dei trasporti,
- Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
- Garante per la protezione dei dati personali,
- Autorità nazionale anticorruzione,
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
- Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
In sede di prima applicazione, il comma 7 prevede che tali dirigenti sono iscritti ai “ruoli della dirigenza”.
Al comma 7, andrebbe valutata l’opportunità, per evitare incertezze in sede applicativa, di fare riferimento all’iscrizione nel “ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti”, come recita il comma 1, anziché ai “ruoli della dirigenza”.
Viene specificato (comma 3), analogamente a quanto previsto per il Sistema della dirigenza pubblica, che il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, ferma restando l'iscrizione al ruolo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal suddetto ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità.
Le relative procedure concorsuali (comma 4) sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22 DL 90/2014) e si svolgono con cadenza annuale.
Resta ferma la possibilità – prevista dal nuovo testo dell’art. 28, comma 4, come modificato dallo schema di decreto in commento - di ricorrere agli istituti del corso-concorso e del concorso per la dirigenza pubblica, con il consenso delle relative amministrazioni e purché sia stato preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.
Nell’ambito delle recenti misure legislative tese a razionalizzare i costi e le funzioni delle autorità amministrative indipendenti (art. 22, D.L. n. 90/2014 – c.d. decreto p.a.) è stata disposta la gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità, previa stipula di apposite convenzioni tra tali organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure, nonchè la specificità delle professionalità di ciascun organismo.
In tale quadro, è altresì previsto che dal 1° luglio 2014 le autorità amministrative indipendenti riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20%. È stata inoltre stabilita la nullità delle procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione dei suddetti obblighi e le successive eventuali assunzioni.
Ciascuna autorità indipendente disciplina (comma 5) il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dalla nuova disciplina stabilita per la dirigenza pubblica (con particolare riferimento agli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quinquies – v. supra) e garantendo comunque la possibilità, a tutti gli iscritti al ruolo delle autorità indipendenti, “di partecipare alle relative procedure”.
Al comma 5, primo periodo, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se il riferimento è alla partecipazione di tutte le procedure di conferimento di incarichi presso le autorità indipendenti o presso l’intero sistema della dirigenza pubblica.
È fatta salva l'autonomia di ciascuna autorità nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Le autorità disciplinano con intesa i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico, nel rispetto dei princìpi fissati dal nuovo articolo 23-ter.
Tale articolo prevede in particolare i dirigenti privi di incarico: essi hanno l’obbligo di partecipare, ogni anno, ad almeno 5 procedure comparative per le quali abbiano i requisiti; decorso un anno le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti; qualora sia decorso un anno senza incarico nell’anno successivo, ai fini del trattamento economico, sono ridotti di un terzo le parti fisse. Decorsi 2 anni dal collocamento di disponibilità, il Dipartimento per la funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni in cui vi siano posti disponibili, ove ne abbiano i requisiti; viene infine previsto che, in caso di rifiuto, il dirigente decade dal ruolo. Le amministrazioni possono altresì attribuire ai dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, funzioni di supporto senza il conferimento di incarichi dirigenziali e retribuzioni aggiuntive. In ogni caso, i dirigenti privi di incarico possono in ogni momento formulare richiesta di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali.
Viene altresì stabilito che i dirigenti in disponibilità a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21 del d. lgs. 165/2001 (che disciplina le ipotesi di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi) decadono dal relativo ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato
La graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti (comma 6), ai fini della retribuzione di posizione, è definita da ciascuna autorità conformemente al proprio ordinamento, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 8 (l’adozione di tale dPCM è prevista al comma 7 e non al comma 8).
Il nuovo art. 24, comma 7, demanda ad un dPCM la definizione di criteri e limiti delle compatibilità finanziarie per garantire l’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio nell’ambito di ciascun ruolo.
Con riferimento ai dirigenti delle autorità indipendenti, si ricorda che la legge delega ha disposto (art. 11, comma 1, lett. a)) l’introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia. Nel criterio di delega relativo all’accesso alla dirigenza (lett. c)) è stabilita inoltre la possibilità di reclutare con il corso-concorso anche dirigenti delle autorità indipendenti.