Legislatura 17ª - Dossier n. 372
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Disciplina transitoria del conferimento di incarichi dirigenziali
L’art. 6 reca una disciplina transitoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
In sede di prima attuazione (comma 1) sono dunque iscritti di diritto ai ruoli della dirigenza (statale, regionale e locale), i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli delle relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento.
Viene inoltre specificato che gli incarichi dirigenziali in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.
È stata altresì specificata, nell’ambito delle disposizioni transitorie (comma 3), la procedura da seguire per gli incarichi che verranno a scadenza naturale dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo ma prima dell’adozione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte delle Commissioni per la dirigenza pubblica (previsti dall’art. 19, comma 2), prevedendo che questi sono regolati dalla normativa vigente alla data di entrata di vigore del presente decreto.
Si ricorda, infatti, che occorrerà in ogni caso attendere la definizione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte delle Commissioni per la dirigenza pubblica, la cui istituzione è prevista entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore dello schema di decreto.
Si ricorda che, in base all’art. 6, in sede di prima applicazione la Commissione definisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi entro 180 giorni dalla data di insediamento.
I criteri generali che competono alle Commissioni per la dirigenza regionale e locale potranno a loro volta essere adottati una volta disposta l’istituzione di tali organismi, previa intesa rispettivamente con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 consegue dunque che, una volta giunti a naturale scadenza, gli incarichi in essere seguiranno la nuova disciplina dettata in particolare dagli artt. 19-bis e 19-ter (quindi, possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni nel caso di valutazione positiva e, successivamente, conferimento dell’incarico mediante procedura con avviso pubblico, di cui è data notizia su apposito sito istituzionale con un termine di almeno 10 giorni per presentare richiesta) solo una volta adottati i criteri generali da parte delle Commissioni per la dirigenza pubblica.
Per quanto riguarda le procedure concorsuali in essere, è specificato (comma 4) che queste sono espletate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
È infine prevista una specifica norma transitoria per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale nelle amministrazioni
statali (comma 2).
È in particolare stabilito che, fino a esaurimento della qualifica dirigenziale di prima fascia, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti, in misura non inferiore al 30 per cento del numero complessivo di posizioni dirigenziali di livello generale previste nell'amministrazione che conferisce l'incarico, ai dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli della amministrazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.