Legislatura 17ª - Dossier n. 372

Gli incarichi dirigenziali e la disciplina del relativo conferimento

L’articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca la disciplina degli incarichi dirigenziali e delle modalità per il relativo conferimento, introducendo i nuovi artt. 19-bis (incarichi dirigenziali), 19-ter (procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali), 19-quater (competenza per il conferimento di incarichi dirigenziali) e 19-quinquies (durata degli incarichi dirigenziali) al D.Lgs. 165/2001. Tali previsioni riprendono e sostituiscono quanto attualmente disciplinato dall’art. 19, che – nel nuovo testo introdotto dall’art. 3 – disciplina l’istituzione e il funzionamento delle Commissioni per la dirigenza pubblica.

Viene, in particolare, sancito il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. La distinzione tra dirigente di prima e seconda fascia viene quindi superata, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali.

Gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico, ad eccezione dell’assegnazione del primo incarico e di quanto previsto ai fini della procedura per i dirigenti privi di incarico. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale, l’amministrazione definisce i criteri di scelta nell’ambito dei criteri generali fissati dalle istituende Commissioni per la dirigenza pubblica, regionale e locale. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali la scelta dell’amministrazione è comunicata alle Commissioni che, entro 15 giorni, possono rilevare il mancato rispetto dei requisiti e dei criteri fissati. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali le suddette Commissioni selezionano una short list di candidati ritenuti più idonei in base ai richiamati criteri generali.

Viene mantenuta la possibilità di attribuzione degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni – mediante “procedure selettive e comparative” - individuando (analogamente a quanto previsto attualmente per gli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia) la percentuale massima del 10 per cento del numero degli incarichi generali conferibili e dell’8 per cento degli incarichi dirigenziali non generali conferibili.

Quanto alla durata degli incarichi dirigenziali, viene previsto il termine di 4 anni, rinnovabile di ulteriori 2 anni, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e con decisione motivata dell’amministrazione, per una sola volta; successivamente, viene svolta la procedura comparativa con avviso pubblico, cui può partecipare il dirigente già titolare dell’incarico salvo il caso di uffici a rischio di corruzione per i quali la legge già richiede il rispetto del principio della rotazione.

Gli incarichi dirigenziali

Il nuovo art. 19-bis – che disciplina gli incarichi dirigenziali – prevede (comma 1), in primo luogo (riprendendo in parte il vigente art. 19, co. 1(8) del D.Lgs. 165/2001), che spetta alle amministrazioni il conferimento:

-degli incarichi dirigenziali corrispondenti agli uffici dirigenziali;

-degli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeri.

Le previsioni del nuovo art. 19-bis si applicano (commi 8 e 9) anche alle amministrazioni locali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che disciplina il conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. Per le amministrazioni regionali, le leggi regionali disciplinano gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei princìpi desumibili dal medesimo articolo 19-bis.

Viene stabilito – con una formulazione che riprende in parte il vigente art. 19, co. 2, del D.Lgs. 165/2001(9) - che alle amministrazioni compete (comma 2) l’individuazione degli uffici e le funzioni dirigenziali definendo i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali. È altresì richiesta alle amministrazioni l’applicazione del principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione.

L’art. l, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anti-corruzione) stabilisce che le pubbliche amministrazioni definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. La suddetta previsione non trova applicazione ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 221, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Viene quindi introdotto (comma 3) il principio generale – in corrispondenza con l’introduzione del sistema della dirigenza pubblica, che si articola nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale – in base al quale ciascun incarico dirigenziale può essere conferito, secondo le procedure di cui al nuovo art. 19-ter (quindi mediante procedura comparativa con avviso pubblico - v. infra), a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza. Resta ferma la possibilità, disciplinata dal nuovo art. 19-bis, comma 4 (art. 19, commi 5-bis e 6 nel testo vigente), di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica mediante “procedure selettive e comparative” nei limiti delle percentuali stabilite dalla legge (v. infra).

Le amministrazioni cui si applicano le previsioni del nuovo art. 19-bis sono – come specificato dal medesimo art. 19-bis, commi 8 e 9 le amministrazioni statali e locali (fermo restando quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, che disciplina l’attribuzione degli incarichi con contratto a tempo determinato prevedendo, per i posti di qualifica dirigenziale, il limite del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, previa selezione pubblica). Per le amministrazioni regionali la relativa disciplina è stabilita con leggi regionali nel rispetto dei principi desumibili dal medesimo art. 19-bis.

Come già previsto dal vigente quadro normativo (art. 19, co. 5-bis e 6 del D.Lgs. 165/2001), viene previsto (comma 4) che una determinata percentuale di incarichi dirigenziali (10 per cento del numero degli incarichi generali conferibili e 8 per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili(10) ) può essere assegnata a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica (e, quindi, non sono assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui al citato articolo 19-ter) prevedendo, in tal caso, lo svolgimento di procedure selettive e comparative.

Tali percentuali sono derogabili, nel solo caso di incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni speciali e in caso di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni, con provvedimento motivato, per incarichi di durata non superiore a un anno (comma 5).

Il comma 4 del nuovo art. 19-bis, dunque, riprendendo in parte quanto stabilito dai vigenti commi 5-bis e 6 dell’art. 19, disciplina in un unico ambito il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione e quelli attribuiti a soggetti non appartenenti al ruolo della dirigenza (ma facenti parte dell’amministrazione). Le citate percentuali, corrispondenti ai limiti massimi cui è possibile ricorrere a tali professionalità, riprendono quelle del vigente comma 6 (che fa riferimento a dirigenti di prima e seconda fascia mentre nel nuovo testo il riferimento è agli incarichi dirigenziali generali e non).

Le previsioni del vigente art. 19 comma 5-bis (che individua percentuali massime fino al 25 e al 18 per cento per i soggetti non appartenenti al ruolo della dirigenza ma dipendenti delle amministrazioni pubbliche ovvero di organi costituzionali) confluiscono dunque nell’ambito del nuovo comma 4 dell’art. 19-bis.

Questo prevede in particolare, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dal vigente art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, che tali incarichi dirigenziali possono essere conferiti a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non appartenenti ai Ruoli della dirigenza, purché essi:

- siano in possesso di laurea o titoli equipollenti conseguiti all'estero;

- abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale.

Tale esperienza deriva dall’ avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La durata di tali incarichi, conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, non può eccedere, per gli incarichi dirigenziali generali, il termine di 3 anni e, per gli altri incarichi dirigenziali, il termine di 4 anni(11) .

Attualmente, l’art. 19, comma 6, prevede i termini, rispettivamente, di 3 e 5 anni; la vigente previsione richiede altresì che si tratti di persone la cui qualificazione professionale “non è rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione” e che l’amministrazione che conferisce l’incarico fornisca una “specifica motivazione”.

Il nuovo testo specifica che al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei limiti previsti in via generale per i dirigenti pubblici dall'articolo 24 (cui si applica il tetto di 240.000 euro previsto dall’art. 23-ter del DL 201/2001). Con il conferimento degli incarichi dirigenziali generali, il contratto indica il programma assegnato allo stesso e i tempi dì realizzazione, nonché gli eventuali premi, nei limiti consentiti dai contratti collettivi di lavoro.

Il conferimento dell'incarico, a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione, comporta altresì – come avviene negli altri casi - la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, ferma restando l'appartenenza al ruolo.

Si ricorda che in base all’art. 16, comma 1-ter, è stata definita una “procedimentalizzazione” delle fasi della definizione del programma ai fini del conferimento dell’incarico. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 1-ter dell’art. 21, per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali costituisce mancato raggiungimento degli obiettivi la mancata realizzazione del programma sottoscritto unitamente al contratto di lavoro. Viene a tal fine previsto che la procedura di contestazione, finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale, deve essere recepita in apposito atto dell'amministrazione di appartenenza, che deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con tempistica tale da garantire l’organo di vertice sulla rimodulazione dell'obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e tempi diversi, ovvero l'individuazione di soluzioni alternative.

Per gli enti pubblici di ricerca (comma 10), come disciplinati in attuazione della delega di cui all' art. 13 della medesima legge 124/2015 (A. G. 329, assegnato alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere di competenza) le percentuali di cui al “comma 3” (rectius: “comma 4”, poiché il comma 3 non prevede percentuali) sono del 20 per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti, e del 30 per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 3 (rectius: “comma 4”) siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tale previsione riprende in gran parte quanto già stabilito dall’art. 19, comma 6-quater del D.Lgs. 165/2001.

Negli ultimi anni, alcuni interventi normativi hanno riguardato la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali, contenuta nell'articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, il D.L. 101/2013 (convertito da L. n. 125/2013) ha modificato le condizioni alle quali è prevista la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica di cui all'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001. Le novità principali hanno riguardato la possibilità, prevista dall'art. 19, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, di conferire tutti gli incarichi dirigenziali previsti dai commi 1-5 del medesimo articolo anche a dirigenti che non appartengono ai ruoli della dirigenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 165, purché si tratti di dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Al riguardo, l'art. 2, co. 8-ter, del D.L. 101/2013 ha apportato tre modifiche:

  • ha escluso la possibilità prevista dal comma 5-bis per gli incarichi dirigenziali apicali (Segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente);
  • ha innalzato i limiti percentuali del conferimento, prevedendo che il numero di tali incarichi non possa superare la soglia del 15% (invece che del 10) della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e il 10% (invece che del 5) di quella di seconda fascia;
  • ha introdotto una clausola di flessibilità, in virtù della quale i predetti limiti possono essere ulteriormente aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, purché si registri all'interno della stessa amministrazione una corrispondente diminuzione delle percentuali fissate dal comma 6 del medesimo articolo 19 per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Ulteriori modifiche (art. 2, co. 8-quater, del D.L. n. 101/2013) hanno riguardato la possibilità, prevista dall'art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato. Il numero di incarichi non può comunque eccedere una certa soglia, per ciascuna amministrazione, pari al 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e l'8% di quella di seconda fascia. Tra i requisiti soggettivi che si richiedono come condizioni per il conferimento, è previsto, in alternativa ad altri, il possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria. Con il D.L. 101 è stato precisato che la formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al D.M n. 509/1999.

Con prevalenti finalità di contenimento della spesa pubblica, l'articolo 6 del D.L. 90/2014 ha aggiornato la disposizione contenuta nell'art. 5, co. 9 del D.L. 95/2012, che ha vietato alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti, ampliando in modo rilevante sia l'ambito soggettivo, sia l'ambito oggettivo.

Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali

Il nuovo art. 19-ter, che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali, stabilisce in via generale (comma 1) che, salvo quanto previsto dagli articoli 23-ter (procedura da applicare ai dirigenti privi di incarico) e 28-bis, commi 5 e 6 (prima assegnazione), gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico. La procedura è a sua volta diversamente articolata a seconda che si tratti di incarichi dirigenziali (comma 4) o di incarichi relativi a uffici dirigenziali generali (comma 5).

Per le amministrazioni statali, sono esclusi gli incarichi di segretario generale dei ministri e dei ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quelli di livello equivalente (per i quali si applica quanto stabilito dall’art. 19-quater - v. infra) e quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione.

L'articolo 14 del D.Lgs. 165/2001 riguarda gli uffici di diretta collaborazione stabilendo che per l'esercizio delle proprie funzioni il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. A tali uffici sono assegnati: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Sono altresì esclusi gli incarichi di direttore di istituti e luoghi di cultura statali per i quali resta fermo (comma 8) quanto previsto dall’art. 14, co. 2-bis, DL 83/2014 (conv. l. 106/2014).

Tale previsione stabilisce che sono individuati con regolamento i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale; i relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (v. supra) e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Al contempo, come si è detto, l’art. 19-bis, comma 4, conferma la possibilità per le amministrazioni di attribuire una percentuale massima di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza con “procedure selettive e comparative”.

Ai fini del conferimento di ciascun incarico, ogni amministrazione interessata procede (comma 2) alla definizione dei criteri di scelta, nell'ambito dei criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica e nel rispetto dei requisiti definiti dall’amministrazione per ricoprire l’incarico in termini di competenze ed esperienze professionali ai sensi dell'articolo 19-bis (v. supra).

Vengono quindi individuati alcuni elementi (che riprendono in parte quanto attualmente previsto dall’art. 19, comma 1, ai fini del conferimento degli incarichi da parte delle amministrazioni) che vengono in rilievo per la definizione da parte delle Commissioni della dirigenza pubblica dei criteri generali.

Tra questi, in particolare, la necessità di tenere conto:

-della natura, dei compiti e della complessità della struttura interessata;

-della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute, dell'essere risultato vincitore di concorsi pubblici, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico;

-delle condizioni di “pari opportunità” di cui all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001(12) ;

-della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo.

Tali criteri generali vengono dunque in rilievo per il conferimento degli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, ai fini della definizione di specifici “criteri di scelta” definiti dall’amministrazione interessata e sulla cui base è conferito l’incarico (il relativo rispetto viene verificato dalla competente Commissione per la dirigenza pubblica). Per il conferimento degli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali (v. infra comma 5) i suddetti criteri generali sono alla base della selezione operata dalla Commissione per la dirigenza pubblica ai fini della individuazione di una short list, nel cui ambito è operata la scelta del competente organo di governo.

Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati (comma 4) dall'amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e vengono pubblicati nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati di cui il nuovo art. 13-bis, comma 7, dispone l’istituzione.

In base al nuovo art. 13-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall’art. 2 dello schema di decreto) il Dipartimento della funzione pubblica provvede alla gestione dei ruoli della dirigenza ed è disposta, presso il medesimo Dipartimento, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento, la realizzazione di una banca dati contenente l'elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, i relativi curriculum vitae e percorsi professionali nonché la collocazione nella graduatoria di merito del corso-concorso o del concorso. All’inserimento dei dati nella banca dati provvedono le amministrazioni e i singoli dirigenti. Viene stabilito che le amministrazioni che non inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali.

Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni.

Attualmente, l’art. 19, co. 1-bis prevede che l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

Al conferimento degli incarichi, e al passaggio ad incarichi diversi, non si applica l'articolo 2103 del codice civile (come già previsto dal vigente art. 19, comma 1, D.Lgs. 165/2001).

Tale articolo dispone, in particolare, che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.

Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali (comma 5) compete alla Commissione per la dirigenza la selezione, in base ai requisiti e ai criteri individuati dall’amministrazione sulla base dei criteri generali dettati dalla medesima Commissione, tenuto conto degli elementi dettati dal comma 3 del nuovo art. 19-ter (v. supra), di un numero ristretto di candidati ritenuti più idonei, sempre sulla base dei criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Nell'ambito dei candidati selezionati dalla Commissione è operata la scelta da parte del soggetto competente.

Al comma 5, è necessario coordinare il riferimento al numero dei candidati selezionati dalla Commissione, considerato che al primo periodo si fa riferimento a 3 candidati mentre al secondo periodo il riferimento è a 5 candidati.

A tal fine, successivamente alla scadenza del termine stabilito dall'avviso, l'amministrazione invia l'elenco dei candidati e la documentazione necessaria alla Commissione per la dirigenza, che trasmette l'elenco dei candidati selezionati all'amministrazione, nei successivi 30 giorni.

Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali (comma 6), la scelta operata ai sensi dell'articolo 19-quater – quindi da parte del dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale - è comunicata dall'amministrazione alla Commissione per la dirigenza, e l'incarico è conferito decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri individuati dall’amministrazione sulla base dei criteri generali dettati dalla medesima Commissione, tenuto conto degli elementi dettati dal comma 3 del nuovo art. 19-ter. In tal caso, l'incarico non può essere conferito e si procede alla scelta di un diverso candidato.

L'esito delle procedure di conferimento di incarico dirigenziale è reso pubblico con le modalità definite dal Dipartimento della funzione pubblica (comma 7).

Per il conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (conv. legge 29 luglio 2014, n. 106) e dalle relative norme di attuazione (v. supra) (comma 8).

Competenza per il conferimento di incarichi dirigenziali

Il nuovo art. 19-quater, riprendendo in parte le previsioni del vigente art. 19, commi 3, 4, 4-bis, 5 e 9, del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che nelle amministrazioni statali gli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente, sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Nelle medesime amministrazioni, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Dei suddetti incarichi è data comunicazione alle Camere.

Si ricorda inoltre che il D.L. 101/2013 ha espressamente escluso la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al vigente art. 19, al comma 5-bis per gli incarichi dirigenziali apicali (Segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente).

Rispetto al testo vigente, viene specificato che il riferimento è alle sole amministrazioni statali e non viene ripresa la parte in cui viene stabilito che gli incarichi possono essere conferiti a dirigenti della prima fascia dei ruoli della dirigenza (in ragione de superamento della distinzione nelle due fasce disposta dallo schema di decreto legislativo) o, con contratto a tempo determinato, a persone non appartenenti a tali ruoli se in possesso di specifiche professionalità e nei limiti percentuali stabiliti dalla legge.

Non è inoltre ripreso – nell’ambito del nuovo art. 19-quater - quanto stabilito dal vigente art. 19, comma 4-bis, che prevede la necessità di tenere conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’art. 7 nei criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

Tale previsione è tuttavia presente nei “contenuti vincolati” fissati dalla legge in relazione ai criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali la cui definizione compete alle Commissioni per la dirigenza pubblica. L’art. 19-ter, comma 3, stabilisce, infatti, che tali criteri tengono conto “delle·condizioni di pari opportunità” di cui all'articolo 7 del d. lgs. 165/2001.

Tali criteri generali vengono in rilievo, in base al nuovo art. 19-ter, per il conferimento degli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, ai fini della definizione di specifici “criteri di scelta” definiti dall’amministrazione interessata e sulla cui base è conferito l’incarico (il relativo rispetto viene verificato dalla competente Commissione per la dirigenza pubblica). Per il conferimento degli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali i suddetti criteri generali sono alla base della selezione operata dalla Commissione per la dirigenza pubblica ai fini della individuazione di una short list, nel cui ambito è operata la scelta del competente organo di governo.

Va peraltro tenuto presente, in proposito, che la legge delega richiama espressamente tra i criteri e principi direttivi (art. 11, comma 1, lettera h)) quello dell’“equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi”.

Infine, viene previsto in via generale (comma 3) che, nelle amministrazioni statali, gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale (superando il riferimento specifico agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale).

Si ricorda che, come specificato dal nuovo art. 19-ter, per le amministrazioni statali è escluso dall’applicazione della procedura comparativa con avviso pubblico il conferimento degli incarichi di segretario generale dei ministeri, di direzione delle strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali oltre agli uffici di diretta collaborazione.

Attualmente (art. 19, co. 3, D.Lgs. 165/2001) gli incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dall’art.19, co. 6 del D.Lgs. 165/2001.

Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (art. 19, co. 4, D.Lgs. 165/2001) sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001

Dei suddetti incarichi è data comunicazione alle Camere, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale tengono conto delle condizioni di pari opportunità (art. 19, co. 4-bis).

Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al proprio ufficio (comma 5).

Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, o con separato provvedimento, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire (comma 6) con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice.

Si ricorda che, in particolare, con il d. lgs 150/2009 sono stati definiti più puntualmente i parametri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, prevedendo, tra l’altro, la necessità di tenere conto della complessità della struttura di destinazione, dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi, delle specifiche competenze ed esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o altre amministrazioni pubbliche purchè attinenti al conferimento dell’incarico.

Durata degli incarichi dirigenziali

L’art. 4 aggiunge un nuovo art. 19-quinquies al D.Lgs. 165/2001 che definisce la durata dell’incarico dirigenziale, prevedendo il termine generale di 4 anni, rinnovabile di ulteriori 2 anni, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e con decisione motivata dell’amministrazione, per una sola volta. Successivamente, viene svolta la procedura comparativa con avviso pubblico, cui può partecipare il dirigente già titolare dell’incarico salvo il caso di uffici a rischio di corruzione per i quali la legge già richiede il rispetto del principio della rotazione (ai sensi dell’art. l, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Nel dettaglio, viene previsto (comma 1) che gli incarichi dirigenziali sono conferiti per una durata di 4 anni, fatto salvo quanto previsto per i soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza (per i quali viene stabilito, dall'articolo 19-bis, comma 4, il termine di 3 anni per gli incarichi dirigenziali generali e di 4 anni per gli altri incarichi).

Alla procedura (di conferimento dell’incarico) può partecipare il dirigente già titolare dell'incarico, fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi per gli uffici individuati a rischio di corruzione.

Nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell'incarico (comma 2) l'amministrazione ha facoltà, una sola volta e con decisione motivata, di rinnovare l'incarico per ulteriori due anni senza procedere alla procedura comparativa con avviso pubblico prevista, in via generale, dall’art. 19-ter.

Come attualmente previsto, la durata dell'incarico può essere inferiore a quattro anni, se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. È infine aggiunta la possibilità per l'amministrazione di prorogare l'incarico per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a 90 giorni (commi 3 e 4).

La durata degli incarichi dirigenziali è attualmente fissata dall'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in un minimo di 3 anni ed in un massimo di 5 anni, rinnovabili.

Riguardo alla presenza di una durata minima, come richiamato anche in talune circolari del Dipartimento della funzione pubblica, il Consiglio di Stato in sede consultiva (Adunanza della Sezione terza del 23 maggio 2006, n. 4938/05) ha affermato che «corrisponde senza dubbio ad un obiettivo di tipo garantistico la predeterminazione della durata degli incarichi di funzione dirigenziale con un limite minimo che, evitando la precarietà di incarichi troppo brevi (annuali o addirittura semestrali), consente al dirigente di esercitare il mandato in condizione di imparzialità (artt. 97 e 98 Cost.) per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a poter essere valutato in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti». Pertanto, la durata minima fissata dalla menzionata disposizione non è derogabile; «ogni deroga appare arbitraria e non conforme, oltre che con la formulazione letterale della norma, con l'evoluzione della medesima e con la logica complessiva del sistema».

La stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 103 del 2007) ha posto in evidenza come l’inesistenza di un termine minimo di durata dell'incarico dirigenziale è indice di una possibile precarizzazione della funzione dirigenziale, che si presenta (quando il termine sia eccessivamente breve) difficilmente compatibile con un adeguato sistema di garanzie per il dirigente che sia idoneo ad assicurare un imparziale, efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa.

Per quanto riguarda la possibilità di revoca dell’incarico dirigenziale, viene richiamata l’ipotesi di licenziamento disciplinare, che viene fatta salva, prevedendo – come già stabilito dalla disciplina vigente – che gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 (oggetto di integrazione da parte dello schema di decreto legislativo – v. infra).

Viene ribadito (comma 6) quanto già previsto dal vigente art. 19, comma 8, riguardo alla cessazione degli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente (di cui all'articolo 19-quater, comma 1) decorsi 90giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

È sempre consentita la risoluzione consensuale del contratto (comma 7).

È infine aggiunta una specifica previsione (comma 8) relativa agli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del DL 83/2014 (conv. L. 106/2014) stabilendo che questi possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori 4 anni.

La legge delega (art. 11, legge 124/2001) prevede che il conferimento ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli unici (dello Stato, delle regioni e degli enti locali) degli incarichi dirigenziali dovrà essere definito in sede di attuazione della delega secondo i principi ivi previsti che contemplano, in particolare:

-la definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali (lett. g);

-l’applicazione di una procedura “comparativa” con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione alla luce dei “criteri generali” individuati dalle Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale - nonché in base al principio dell'equilibrio di genere (lett. g) e h);

-la rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; rilevanza delle diverse esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti (lett. g);

-per il conferimento degli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale la previsione di una preselezione da parte delle Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti; successivamente – e sulla base di tale “short list” - per gli “altri incarichi dirigenziali” spetta alla Commissione per la dirigenza statale una verifica successiva del rispetto dei predetti criteri e requisiti (lett. g);

-pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati gestita dal Dipartimento della funzione pubblica (lett. g) (ed in cui sono inseriti, in base alle previsioni della lett. a), il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni di ciascun dirigente dello Stato).

In materia di decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell’amministrazione; le Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale rendono un parere obbligatorio ma non vincolante (se non espresso entro un termine predeterminato, il parere si intende acquisito).

Attualmente, in base all’art 19, co. 1-ter D.Lgs. 165/2001 l’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un congruo preavviso, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.

Per gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso le procedure del corso-concorso e del concorso (di cui alla lettera c)), si procede comunque attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

È stata, inoltre, prevista la “conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali”, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali.

In sede di attuazione della delega è previsto che vada altresì dato rilievo agli esiti della valutazione dei risultati dei dirigenti (lettera l) ai fini del conferimento degli incarichi, con la costruzione del percorso di carriera del dirigente in funzione degli esiti della valutazione.

Altro criterio di delega (lett. h) stabilisce la durata quadriennale degli incarichi dirigenziali - rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico salva la facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la suddetta procedura selettiva per una sola volta (purché motivata e nei soli casi in cui il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva).


8) Le previsioni del vigente art. 19, co. 1, del D.Lgs. 165/2001, che riguarda i gli elementi da temere conto per il conferimento degli incarichi è confluito in gran parte nel nuovo art. 19-ter, co. 4, che affida alle Commissioni per la dirigenza la definizione dei criteri generali. Il comma 1 attualmente stabilisce che ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

9) Il vigente art. 19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevede che tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni dell’articolo 19. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni

10) Come già previsto dal vigente art. 19, co. 6-bis, del D.Lgs. 165/2001 il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

11) Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

12) L’art. 7 prevede in particolare che le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.