Legislatura 17ª - Dossier n. 372
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Ambito di applicazione
Il capo I reca le Disposizioni generali in cui si inquadra il provvedimento.
L’articolo 1 definisce il “perimetro” dello schema di decreto legislativo che disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 165/2001(1) .
Come previsto dalla disposizione di delega è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 (in particolare, magistrati, avvocati dello Stato; personale militare e delle Forze di polizia; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia). L’art. 3 dello schema di decreto legislativo, anche alla luce delle previsioni della legge delega, prevede in proposito che, con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso e con il concorso può essere reclutato il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.
Il testo richiama, in particolare, i seguenti ambiti di intervento: il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti; le modalità di accesso, la formazione, il conferimento e la durata degli incarichi; il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti.
Al comma 2 si specifica – in aderenza con le previsioni della disposizione di delega legislativa dettate dall’art. 11, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) - che sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina:
i dirigenti scolastici;
i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che, in attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. p) della legge 124/2014, è stato approvato il decreto legislativo per la disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del SSN fermo restando quanto previsto dall’articolo 3-bis del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni(2) per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza dei procedimenti e dei risultati, alla verifica e alla valutazione.
1) Per amministrazioni pubbliche si intendono – ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2) Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.