Legislatura 17ª - Dossier n. 372
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Trattamento economico (art. 8)
Il capo V – che consta del solo articolo 8 - reca disposizioni relative al trattamento economico dei dirigenti.
Le nuove previsioni sono finalizzate, da una parte, a prevedere, nell’ambito dei contratti collettivi, una graduale convergenza del trattamento economico fondamentale di tutti coloro che sono iscritti nei ruoli della dirigenza utilizzando le economie derivanti dalle nuove previsioni; viene stabilito, in particolare, che il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente e la parte collegata ai risultati almeno il 30 per cento (60 e 40 per cento per i titolari di incarichi dirigenziali generali). La retribuzione di posizione deve essere interamente correlata alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità.
Nel dettaglio, l’articolo 8 apporta una serie di modifiche al vigente articolo 24 del D.Lgs 165/2001.
In primo luogo (comma 1) viene confermata la fonte normativa per la determinazione della retribuzione dei dirigenti, costituita dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e la sua composizione, che consiste in un trattamento economico fondamentale e in un trattamento economico accessorio correlato da una lato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, dall’altro ai risultati conseguiti.
Si ricorda che per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale il trattamento economico è stabilito con contratto individuale, fermi restando i limiti massimi per i trattamenti accessori fissati con dPCM in base al vigente art. 24, comma 2.
Tali disposizioni generali in materia di retribuzione, indicate dal comma 1, sono integrate con il riferimento al tetto massimo per le retribuzioni pubbliche, come determinato dall’articolo 23-ter del decreto-legge 201/2011, che costituisce limite inderogabile da parte dei contratti collettivi. Viene, inoltre specificato, che entro tale limite deve essere compresa qualsiasi forma di premialità aggiuntiva, anche prevista da disposizioni di legge speciale.
Si ricorda che dal 1° maggio 2014, in virtù delle modifiche introdotte con l'articolo 13 del D.L. n. 66/2014 (convertito da L. n. 89/2014), il limite massimo retributivo del personale pubblico, di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. n. 201/2011, è pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Oltre a definire un "nuovo tetto", il citato articolo 13 del D.L. 66/2014 ha esteso la platea di destinatari del "tetto" retributivo ricomprendendovi anche: chiunque riceva retribuzioni o emolumenti in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con gli enti pubblici economici tra le amministrazioni pubbliche con cui, se intercorrono rapporti di lavoro subordinato o autonomo; gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo anche delle autorità amministrative indipendenti. Inoltre, non sono più fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali, talché deve intendersi che si debbano includere nel computo cumulativo delle somme comunque erogate all'interessato dalle amministrazioni pubbliche e sono incluse espressamente le somme erogate dalle società da esse partecipate in via diretta o indiretta. Di conseguenza, il "tetto" di 240.000 euro si applica alle somme complessivamente erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, da ultimo con esprimendosi a seguito di ricorsi presentati riguardo alla illustrata disposizione dell’art. 13 del DL 66/2014 (sentenza n. 153 del 2015), ha rilevato come la disciplina del trattamento economico di tutti i dipendenti pubblici vada ricondotto alla materia dell'"ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l)).
Una innovazione particolarmente rilevante (comma 2) consiste nella individuazione di un limite minimo (attualmente non previsto) del trattamento economico accessorio complessivo che deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente (il 60 per i titolari di incarichi dirigenziali generali), considerata sia al netto della retribuzione individuale di anzianità, sia degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
Viene confermato il limite minimo della retribuzione collegata ai risultati (e viene esplicitato che è parte del trattamento accessorio) che deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva, ma viene elevato al 40 per cento per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali.
Inoltre, si stabilisce una norma di chiusura che non consente ai contratti collettivi di destinare risorse né alla parte fondamentale, né all'indennità di posizione finché non siano raggiunte le percentuali minime di cui sopra riferite al trattamento collegato ai risultati.
Il comma 3 conferma il principio dell’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti come determinato dalle disposizione dell’articolo 24.
La norma è completata dal comma 4 che prevede che i compensi spettanti ai dirigenti, in base a norme speciali, sono assorbiti nel trattamento economico complessivo.
Viene, inoltre, specificato che sono assorbiti nella retribuzione complessiva anche i compensi spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Si tratta dei compensi indicati all'art. 61, comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; la metà di ciascun compenso è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato e il relativo importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato.
Il comma 5 introduce il principio della uniformità del trattamento economico di tutti i dirigenti, da realizzare da parte dei contratti collettivi, che dovranno operare una “graduale convergenza” del trattamento economico fondamentale di tutti coloro che sono iscritti nei ruoli della dirigenza (quindi, dirigenti statali, regionali e locali, compresi gli attuali segretari comunali e provinciali), utilizzando le economie derivanti dalle nuove previsioni.
I commi 6, 7 e 8 disciplinano la retribuzione di posizione stabilendo in primo luogo che essa debba essere interamente correlata alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. Di particolare rilievo la previsione che, se i contratti collettivi prevedono parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, queste sono riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale e non di quello accessorio.
La definizione della retribuzione di posizione è differenziata a seconda della tipologia di incarico dirigenziale:
- per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali (comma 7), la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti; tali atti sono emanati sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento (comma 7); si segnala l’esigenza di coordinare tale termine con quello di 90 giorni previsto dall’art. 14 del provvedimento;
- per gli altri incarichi dirigenziali (comma 8), la retribuzione di posizione è definita all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base dei medesimi criteri (di cui sopra ai commi 6 e 7).
I commi 9 e 10 sono dedicati alla retribuzione di risultato che deve essere correlata ai risultati conseguiti dal dirigente in relazione agli obiettivi assegnati al dirigente stesso e, ove possibile, fissati per l'intera amministrazione (comma 9).
Inoltre, una percentuale non inferiore al due per cento delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico, rispettivamente, del personale non dirigenziale, e di quello dirigenziale, stabilita con il contratto collettivo, deve essere destinata a premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, e che ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura, in relazione ai rendimenti. Si prevede poi la pubblicazione dell’identità dei destinatari dei suddetti premi nel sito istituzionale dell'amministrazione (comma 10).
Si ricorda che il D.Lgs. 150/2009 aveva previsto l’introduzione di un bonus annuale da assegnare alle performance eccellenti individuate in non più del 5 per cento del personale, dirigenziale e non, collocato nella fascia di merito alta (pari al 25 per cento del totale). Nei limiti delle risorse disponibili, l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze è stato rimesso alla contrattazione collettiva nazionale.
Infine, i commi 11 e 12 adeguano alla nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto legislativo in commento le previsioni attualmente disposte dall’art. 19, comma 2, ultimo periodo (in cui è aggiornato il riferimento alla durata dell’incarico come definita dal nuovo art. 19-quinquies, comma 2), contenuto ora nel nuovo comma 11, e dall’articolo 24, comma 8 (ora comma 12).
In particolare, il comma 11 interviene sulle modalità di individuazione dell’ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza (nonché del trattamento di fine servizio) dei titolari di incarichi dirigenziali.
Al riguardo, la disposizione innalza (da tre) a quattro anni il limite di durata minima dell’incarico ai fini dello stipendio da prendere in considerazione per la base pensionabile (commisurato alla retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni).
Attualmente, la disciplina vigente (contenuta nell’articolo 19, comma 2, ottavo e nono periodo, del d. lgs. 165/2001) prevede che lo stipendio utile per il calcolo della base pensionabile vada individuato nell’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico. Nel caso in cui l'incarico sia inferiore a tre anni, in quanto coincidente con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato), l'ultimo stipendio deve essere individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
Nella legge di delega si prevede nella definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti il decreto delegato deve attenersi ai criteri dettati alla lettera n). Tra questi è richiamata, in primo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico.
Al contempo, è richiesta la definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni.
Si prevede altresì che, in sede di attuazione della delega, si provveda al finanziamento del trattamento economico fondamentale e accessorio nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
È disposta inoltre:
- la confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;
- la definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico;
- la definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico nonché il suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente.
Infine, il comma 2 dell’articolo 8 in esame reca una disposizione transitoria per i dirigenti di ruolo in sevizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i quali hanno diritto al trattamento economico fondamentale maturato.