Legislatura 17ª - Dossier n. 372

Dirigenti privi di incarico e mobilità (art. 7)

Il capo IV (composto dal solo articolo 7) introduce (comma 1, lettera b)) una specifica disciplina per i dirigenti privi di incarico, definita dal nuovo articolo 23-ter del D.Lgs. 165/2001.

Al contempo, dispone (comma 1, lettera a)) alcune modifiche all’art. 23-bis del medesimo d. lgs. 165/2001 – che reca disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato – aumentando da 5 a 10 anni il termine generale per il collocamento in aspettativa dei dirigenti nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.

Il testo sopprime inoltre il comma 2 dell’art. 23-bis che reca la specifica previsione che consente ai dirigenti ai quali non è affidata la titolarità di un incarico dirigenzial, di essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi anche operanti in sede internazionale, salvo motivato diniego da parte dell’amministrazione di appartenenza.

In proposito, si ricorda che la disposizione di delega (art. 11, coma 1, lett. i)) demanda ai decreti delegati la definizione di una disciplina per i dirigenti privi di incarico che preveda il loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità.

La nuova disciplina dettata dall’art. 23-ter consente in ogni caso all’amministrazione di utilizzare il dirigente privo di incarico, con il suo consenso, in attività di supporto presso le amministrazioni stesse o presso enti senza scopo di lucro.

Resta inoltre ferma la norma di carattere generale dell’art. 23-bis, comma 1, non modificata dallo schema di decreto in commento, che consente ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni di essere collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

Andrebbe dunque chiarito, anche alla luce della disposizione di delega, se la soppressione del citato comma 2 dell’art. 23-bis sia stata disposta con la finalità di ricondurre la disciplina del diritto all’aspettativa per i dirigenti privi di incarico a quella generale.

Per quanto riguarda il nuovo testo dell’art. 23-ter rubricato Dirigenti privi di incarico, va preliminarmente ricordato che questo si applica, in base a quanto statuito al comma 6, alle amministrazioni statali, regionali e locali.

Nel dettaglio, il testo prevede (comma 1) che, alla scadenza di ogni incarico (pari, in via generale, a 4 anni prorogabili di ulteriori 2 anni), ogni dirigente rimane iscritto al ruolo della dirigenza ed è collocato in disponibilità fino all’attribuzione di un nuovo incarico.

Si ricorda che il dirigente titolare dell’incarico, dopo la relativa scadenza, può prendere parte alla nuova procedura di conferimento dell’incarico con avviso pubblico (v. supra), salvo il caso di applicazione della disciplina anticorruzione, che richiede la rotazione degli incarichi per i settori maggiormente esposti.

Per i dirigenti che rimangono privi di incarico si introduce “l’obbligo di partecipare”, ogni anno, ad almeno 5 procedure comparative per il conferimento degli incarichi con avviso pubblico, per le quali abbiano i requisiti.

Decorso un anno le amministrazioni possono conferire direttamente (comma 2) incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica (si tratta di uno dei casi in cui l’incarico non è conferito mediante procedura con avviso pubblico).

Resta fermo quanto stabilito dagli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano la procedura per le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale e per la gestione del personale in disponibilità.

Le richiamate disposizioni (artt. 33 e 34) prevedono, in particolare, che 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

La suddetta spesa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità.

Il rapporto di lavoro si intende quindi definitivamente risolto a tale data. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni competenti istanza di ricollocazione, in deroga al citato articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione.

Ai dirigenti privi di incarico (comma 4) viene erogato, a carico dell’ultima amministrazione che ha conferito l’incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale. Dalla formulazione della norma sembra dunque derivare che, in linea generale, in tal caso non viene erogato il trattamento economico accessorio (il quale, come definito dal nuovo art. 24 del D.Lgs. 165/2001, modificato dall’art. 8 dello schema di decreto legislativo in commento, è “correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti”).

Qualora sia decorso un anno senza incarico, nell’anno successivo, ai fini del trattamento economico, sono ridotti di un terzo le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione eventualmente riconosciuti nell’ambito del trattamento fondamentale.

Decorsi 2 anni dal collocamento di disponibilità, spetta al Dipartimento per la funzione pubblica provvedere a collocare i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni in cui vi siano posti disponibili (sempre a condizione che ne abbiano i requisiti). Anche in tal caso l’incarico viene conferito direttamente, secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica.

Viene infine previsto che, in caso di rifiuto (quindi devono essere state formulate specifiche proposte di incarico al dirigente), questo decade dal ruolo.

Le amministrazioni possono in ogni caso (comma 2) attribuire ai dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, funzioni di supporto presso le stesse o presso enti senza scopo di lucro senza il conferimento di incarichi dirigenziali e retribuzioni aggiuntive.

In base al nuovo art. 19-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (che riprende in parte il vigente art. 19, comma 10) le amministrazioni conferiscono gli incarichi dirigenziali corrispondenti agli uffici dirigenziali, nonché gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Il dirigente privo di incarico deve comunque assicurare la presenza in servizio e rimane a disposizione dell’amministrazione per lo svolgimento di mansioni dirigenziali.

Viene aggiunto (comma 3) che, in ogni caso, i dirigenti privi di incarico possono in ogni momento formulare richiesta di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali.

Tale disposizione, che riprende in parte quanto stabilito dall’art. 34 del D.Lgs. 165/2001 per la gestione del personale in disponibilità (v. supra) è prevista in deroga a quanto stabilito dall’art. 2103 c.c. che prevede che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione

Si ricorda in proposito che la legge delega (art. 11, comma 1, lett. i)) prevede – tra i principi e criteri direttivi – “la possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni”.

Infine, una previsione specifica (comma 5) riguarda i dirigenti in disponibilità a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21.

L’art. 21 richiama il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione o l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente quali elementi che comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare prima della scadenza l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Viene stabilito che essi decadono dal relativo ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato (sul collocamento in aspettativa v. supra).

Tale previsione sembra dunque ridurre ad un anno (rispetto alla procedura più articolata definita per i dirigenti privi di incarico dal nuovo art. 23-ter) il termine dopo il quale al dirigente cui è stato revocato l’incarico per mancato raggiungimento degli obiettivi ed al quale non è conferito un nuovo incarico, consegue la decadenza dal ruolo unico della dirigenza.

In proposito, si ricorda che tra i criteri direttivi definiti dalla legge delega (art. 11, comma 1, lett. i), legge 124/2015) è demandata ai decreti delegati la disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa. Quest’ultimo requisito è connesso alla fattispecie di mancato raggiungimento degli obiettivi (accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione), di cui all’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e richiamato per la procedura “abbreviata” del comma 5.

Per la disciplina generale definita dell’art. 23-ter, invece, sembra potersi prescindere – per la decadenza dal ruolo - da una valutazione negativa, nel caso in cui il dirigente privo di incarichi, decorsi due anni dal collocamento in disponibilità, abbia rifiutato gli incarichi individuati, da ultimo, dal Dipartimento per la funzione pubblica.

Tale impostazione segue quella già prevista dai vigenti articoli 33 e 34 del D.Lgs. 165/2001, richiamati espressamente dal nuovo art. 23-ter (v. supra), che dispongono che dalla data di collocamento in disponibilità il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per la durata massima di 24 mesi. Il rapporto di lavoro si intende quindi definitivamente risolto a tale data. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni competenti istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica o posizione economica inferiore.

Il nuovo art. 23-ter, dunque, “procedimentalizza” maggiormente la fase temporale dei due anni, prescrivendo la necessaria partecipazione ad almeno 5 procedure con avviso pubblico e l’individuazione da parte dell’amministrazione e, quindi, da parte del Dipartimento della funzione pubblica di incarichi di cui il soggetto abbia i requisiti, prescrivendo infine che, a conclusione di tale fase, in caso di rifiuto degli incarichi individuati, il dirigente decade dal ruolo.

Si ricorda in proposito che, per i dirigenti privi di incarico la legge delega (lett. i)) demanda ai decreti delegati la definizione di una disciplina che preveda la decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa.

La disposizione di delega relativa ai dirigenti privi di incarico (lett. i)) prevede altresì:

-l’erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità;

-loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità;

-la possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;

-la possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

Viene inoltre in rilievo un altro principio di delega che, con riferimento alla valutazione dei risultati, prevede (comma i, lettera l)) che venga dato “rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione”.

Va, al contempo, tenuto presente che la delega di cui all’art. 11 ricomprende la generale definizione della disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali (comma 1, lett. g)).