Legislatura 17ª - Dossier n. 372

Disposizioni generali e ambito di applicazione (artt. 1-2)

Il provvedimento dispone, in primo luogo l'articolazione del "sistema della dirigenza pubblica" nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, cui si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti.

I ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i dirigenti scolastici e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

E’ contestualmente disposta, presso il Dipartimento della funzione pubblica, la realizzazione di una banca dati - definita nella relazione illustrativa come "banca dati delle competenze" - contenente l'elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, del relativo curriculum vitae e percorso professionale.

Ambito di applicazione

Il capo I reca le Disposizioni generali in cui si inquadra il provvedimento.

L’articolo 1 definisce il “perimetro” dello schema di decreto legislativo che disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 165/2001(1) .

Come previsto dalla disposizione di delega è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 (in particolare, magistrati, avvocati dello Stato; personale militare e delle Forze di polizia; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia). L’art. 3 dello schema di decreto legislativo, anche alla luce delle previsioni della legge delega, prevede in proposito che, con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso e con il concorso può essere reclutato il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.

Il testo richiama, in particolare, i seguenti ambiti di intervento: il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti; le modalità di accesso, la formazione, il conferimento e la durata degli incarichi; il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti.

Al comma 2 si specifica – in aderenza con le previsioni della disposizione di delega legislativa dettate dall’art. 11, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) - che sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina:

i dirigenti scolastici;

i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che, in attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. p) della legge 124/2014, è stato approvato il decreto legislativo per la disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del SSN fermo restando quanto previsto dall’articolo 3-bis del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni(2) per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza dei procedimenti e dei risultati, alla verifica e alla valutazione.


1) Per amministrazioni pubbliche si intendono – ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2) Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

Rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale

L’articolo 2 modifica, in primo luogo, l’articolo 13 del decreto legislativo 165/2001 inserendo nuove previsioni relative al rapporto di lavoro e alla disciplina della qualifica dirigenziale.

L’articolo 13 del decreto legislativo 165/2001 attualmente individua le amministrazioni destinatarie stabilendo che le disposizioni del Capo II – che recano la disciplina della dirigenza - si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo ne modifica dunque il contenuto, introducendo (all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 165/2001) il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli del sistema della dirigenza pubblica (statale, regionale e locale), in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale.

La distinzione tra dirigente di prima e seconda fascia – come previsto dalla disposizione di delega - viene quindi superata, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali.

In base alla normativa vigente, il ruolo dei dirigenti di ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si articola nella prima e nella seconda fascia.

E’, in particolare, previsto che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale (art. 23 D.Lgs. 165/2001).

E’ stabilita l’applicazione delle previsioni degli articoli 16 e 17 del d. lgs 165/2001 – che disciplinano, rispettivamente, le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e dei dirigenti – a tutte le amministrazioni pubbliche. Tali articoli sono, a loro volta, oggetto di modifica da parte dell’art. 11 dello schema di decreto legislativo che specifica, tra l’altro, che i riferimenti, per le amministrazioni statali, alle attribuzioni dei ministri sono da intendere, per le altre amministrazioni, riguardanti l’organo di vertice politico.

Si ricorda inoltre che il vigente art. 15, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 dispone che per il Consiglio di Stato, per i TAR, per la Corte dei conti, per il CNEL, per l’Avvocatura generale dello Stato le attribuzioni del medesimo decreto legislativo demanda agli organi di governo sono di competenza, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti, del Presidente del CNEL e dell’Avvocato generale dello Stato (e che le attribuzioni dei dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti).

In particolare, l’art. 16 del D.Lgs. 165/2001 attribuisce dirigenti di uffici dirigenziali generali una serie di compiti e poteri tra cui: la formulazione di proposte e pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; la proposta di risorse e di profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; la cura dell'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro, rispondendo – come aggiunto dallo schema di decreto in commento – della relativa attuazione direttamente nei confronti dello stesso e l’attribuzione ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; la definizione degli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e l’attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; l’adozione degli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché degli atti e dei provvedimenti amministrativi (in base al vigente art. 16, co. 4, gli atti e i provvedimenti adottati dai preposti al vertice e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali non sono suscettibili di ricorso gerarchico) e l’esercizio dei poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; in relazione a tale attività gestionale sono altresì titolari – come aggiunto dallo schema di decreto in commento – in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile; la decisione sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; il concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; la comunicazione delle informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e il relativo monitoraggio. Inoltre, come aggiunto dallo schema di decreto in commento, provvedono al monitoraggio della struttura ed effettuano la valutazione dei dirigenti avendo particolare riguardo ad una serie di elementi.

In via generale, viene specificato che i dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno; inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

E’ altresì definita, in base alle nuove previsioni introdotte dal provvedimento in esame, una specifica disciplina che attiene alla “negoziazione” dell’incarico ed al rispetto dei relativi tempi di attuazione.

Infine, è attribuita agli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, la definizione dei relativi compiti e poteri.

A sua volta, l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 attribuisce ai dirigenti, in particolare, le seguenti funzioni: la formulazione delle proposte e l’espressione di pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; la cura dell'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; la direzione, il coordinamento ed il controllo dell’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. Lo schema di decreto legislativo in esame aggiunge a tali funzioni quella di coadiuvare il dirigente generale nel monitoraggio delle presenze del personale e nell’individuazione di fattori di criticità nell’attuazione del programma proponendo altresì soluzioni correttive; specifica altresì che i dirigenti dono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale.

Di conseguenza, la vigente previsione dell’art. 13 del d. lgs. 165/2001 che dispone l’applicazione delle disposizioni del Capo II (disciplina della dirigenza) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo viene sostituita, in primo luogo, con la previsione dell’applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche (quindi, non solo statali) delle suddette norme che disciplinano le attribuzioni dei dirigenti preposti ad uffici generali e di tutti gli altri dirigenti. Al contempo, trovano applicazione i principi generali su cui si fonda lo schema di decreto legislativo in base ai quali tutti i dirigenti delle amministrazioni statali, regionali e locali appartengono ad un unico sistema della dirigenza pubblica, accomunato da procedure di reclutamento e requisiti omogenei. A tutti i dirigenti del sistema si applicano inoltre le nuove previsioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali (di cui al nuovo art. 19-bis), fatta salva, per le regioni, la necessità di adeguamento ai relativi principi mediante leggi regionali.

Il nuovo testo dell’art. 13 del D.Lgs. 165/2001 specifica poi che il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l'amministrazione che lo assume, all’esito delle procedure di accesso alla dirigenza (in particolare, del corso-concorso e del concorso) con contestuale iscrizione nei ruoli della dirigenza pubblica.

Il successivo conferimento di incarico dirigenziale, da parte di altra amministrazione, comporta dunque la cessione a quest'ultima del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l’iscrizione nel ruolo.

Tale previsione è ribadita al nuovo art. 19-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 in base alla quale il conferimento dell’incarico presso altra amministrazione comporta altresì la cessione del contratto, ferma restando l’appartenenza al ruolo.

Il nuovo art. 13 specifica inoltre che lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dai ruoli dirigenziali.

La norma in esame si inserisce nell’attuale quadro normativo in base al quale, come ricordato anche nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n 2233 del 2007, nel settore pubblico – diversamente da quello privato - l'accesso alla qualifica di dirigente avviene tramite concorso (D.Lgs. 165/2001, art. 28, comma 1), il quale accerta l'idoneità alla qualifica dirigenziale. Una volta costituito il rapporto secondo le regole del diritto pubblico, esso viene “consegnato” ai poteri di diritto privato del datore di lavoro pubblico, ed al controllo giurisdizionale del giudice ordinario, quale giudice del lavoro (ex plurimis Cass. Sez. un. 7 luglio 2005 n. 14252).

In questa fase privatistica avviene l'attribuzione dell'incarico della funzione dirigenziale, a norma dell’art. 19, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente in rapporto a ciascun incarico. Ma il dirigente pubblico può rimanere senza incarico, senza per questo perdere il suo status di pubblico dipendente con qualifica dirigenziale, ad es. prima dell'assegnazione del primo incarico, negli intervalli tra un incarico e l'altro, o perchè collocato a disposizione dei ruoli (art. 21, comma 1, D.Lgs. 165/2001).

Il testo precisa che resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali.

Da ultimo, i commi 216, da 219 a 222, 224 e 225 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 hanno riguardato le assunzioni e le dotazioni organiche dei dirigenti pubblici. E’ stato in particolare previsto che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all’assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (co. 216). Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (co. 219). Una disposizione transitoria ha riguardato gli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 ma prima della entrata in vigore della legge di stabilità. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti, anche dopo il 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), nei casi relativi a: posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011; posti dirigenziali specificatamente previsti dalla legge; posti dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino. Inoltre, sono fatti salvi gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 o da svolgere in base alle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili in base alla suddetta disposizione. Il comma 219 non si applica al personale: in regime di diritto pubblico; delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali; degli uffici giudiziari; dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR; preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile; delle agenzie fiscali. Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le università. E’ stato inoltre previsto che con D.P.C.M. sia effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (co. 220). Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Gli incarichi dirigenziali possono inoltre essere attribuiti, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e al dirigente della polizia municipale. E’ stato infine previsto che, nel caso in cui la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale, non trovano, inoltre, applicazione le disposizioni da adottare ai sensi della legge c.d. anticorruzione (di cui all’art. 1, co. 5, L. 190/2012), con riferimento ai dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (co. 221).

Il Sistema della dirigenza pubblica

Il nuovo articolo 13-bis del D.Lgs. 165/2001 (inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b)) dispone l’istituzione del “Sistema della dirigenza pubblica”, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), della legge di delega 124/2015.

Il Sistema si articola nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei (in particolare attraverso il corso-concorso ed il concorso, salvo l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni nei limiti previsti dalla legge), nel rispetto dei principi di: eguaglianza, merito, esame comparativo.

Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina – come previsto dalla disposizione di delega - i dirigenti scolastici e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

Ad essi si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti, disciplinato dal nuovo art. 27-ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’art. 9).

In particolare, il ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti è istituito presso la Presidenza del Consiglio, che provvede alla gestione tecnica della banca dati del ruolo. Le relative procedure concorsuali sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti e si svolgono con cadenza annuale. I diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico sono disciplinati dalle autorità con intesa, nel rispetto dei predetti principi stabiliti per la dirigenza pubblica.

Si ricorda altresì che nel criterio di delega relativo all’accesso alla dirigenza (art. 11, comma 1, lett. c), legge 124/2014) è stabilita la possibilità di reclutare con il corso-concorso anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.

Nell’ambito della privatizzazione della dirigenza pubblica, operata con il D.Lgs. 80/98, era prevista l’istituzione del ruolo unico del dirigenti, che comportava il superamento della doppia qualifica dirigenziale sostituita da un modello unitario della dirigenza statale, nella quale l’articolazione in due fasce si accompagnava alla previsione di un’ampia mobilità tra le stesse, in stretta correlazione con il conferimento e lo svolgimento degli incarichi dirigenziali. Con il dPR 26 febbraio 1999, n. 150, fu approvato il regolamento attuativo del ruolo unico, istituito presso la Presidenza del Consiglio ed in cui erano inseriti ope legis tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato in servizio ad esclusione delle categorie dei diplomatici, prefetti, forze di polizia e forze armate, i dirigenti delle autorità amministrative indipendenti e il personale cui erano attribuite funzioni concernenti la ricerca e l’insegnamento universitario.

Già con la legge 145/2002 tale impostazione fu sostanzialmente rivista, reintroducendo una rigida separazione tra le due fasce di dirigenti, in cui solo i dirigenti di seconda fascia sono assunti per concorso pubblico. Successivamente, il dPR 108/2004 ha soppresso il ruolo unico dei dirigenti e istituito il ruolo dei dirigenti presso ciascuna Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, disciplinandone la tenuta e la gestione.


Sistema della dirigenza pubblica

Ruolo unico dei dirigenti dello Stato

Ruolo unico dei dirigenti delle Regioni

Ruolo unico dei dirigenti degli enti locali

Amministrazioni statali (Presidenza del Consiglio, ministeri, uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del CNEL, aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo)

Regioni

Enti locali ex art. 2, co. 1, D.Lgs. 267/2000, loro consorzi e associazioni

Agenzie locali

Enti pubblici non economici locali

Enti pubblici non economici nazionali, inclusi gli ordini e i collegi professionali

Enti pubblici non economici regionali

Segretari comunali e provinciali (con successiva soppressione del relativo albo)

Università statali

Agenzie regionali

Amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo

Enti pubblici di ricerca

Camere di commercio

IACP

Agenzie ex D.Lgs. 300/99

Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica delle aziende ed enti del SSN

Esclusione espressa: dirigenza scolastica; personale in regime di diritto pubblico (art. 3, co. 1 D.Lgs. 165/2001)

Esclusione espressa: dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN

Contestualmente alla realizzazione dei tre ruoli unici è prevista l'istituzione di tre Commissioni (v. infra – art. 4) con funzioni, tra le altre, di monitoraggio e controllo del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, con contestuale superamento del Comitato dei garanti.


I ruoli della dirigenza pubblica

Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti statali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni:

  • Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • Ministeri;
  • uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del CNEL(3) ;
  • aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali;
  • enti pubblici di ricerca(4) e università statali.

Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti regionali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni:

  • regioni;
  • agenzie regionali;
  • enti pubblici non economici regionali;
  • amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura(5) ;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento

ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici(6) .

Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti locali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni:

  • enti locali di cui all'articolo 2, comma l, del D.Lgs. 267/2000; loro consorzi e associazioni;
  • agenzie locali,
  • enti pubblici non economici locali.

Per le amministrazioni regionali e locali viene specificato che resta ferma, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica.

In ciascuno dei ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni speciali (come previsto dalla disposizione di delega all’art. 11, comma 1, lett. b) n. 1)) per le categorie dirigenziali professionali e tecniche che saranno individuate dal regolamento di attuazione da adottare, ai sensi dell’articolo 28-sexies, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

I ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

All’intesa da raggiungere in tali sedi è altresì affidata (v. infra) la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l’accesso alla dirigenza e l’istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e statale.

Dopo la privatizzazione del pubblico impiego, che ha avuto inizio con il D.Lgs 29/93 ed a seguito del nuovo riparto di competenze legislative definito dal Titolo V della Costituzione (l. cost 3/2001) la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto l’impiego pubblico regionale:

- all’ordinamento civile e, dunque, alla competenza esclusiva dello Stato, relativamente ai profili privatizzati del rapporto, dato che “la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico vincola anche le Regioni” (sentenza n. 2/2004; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. n. 380/2004, n. 233/2006, n. 95/2007, n. 189/2007 e n. 19/2013);

- all’ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni, e, quindi, alla competenza residuale regionale, relativamente ai profili “pubblicistico-organizzativi”. La Corte costituzionale ha sempre ricondotto in questo ambito la disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego regionale, in ragione dei suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l’attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. (sentenze n. 100/2010, n. 95/2008, n. 233/2006, n. 380/2004, n. 4/2004).

In tale quadro, giova infine ricordare che (in base a quanto stabilito dall’art. 15 dello schema di decreto) sono oggetto di abrogazione, tra gli altri, gli articoli 22, 23 e 27 del decreto legislativo 165/2001 che prevedono: la disciplina del Comitato dei garanti, l’articolazione in due fasce del ruolo unico dei dirigenti presso ciascuna amministrazione, i criteri di adeguamento per le regioni.


3) Si ricorda che l’art. 40 del testo di legge costituzionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, sottoposto a referendum costituzionale ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, dispone la soppressione del CNEL e la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti.

4) Si ricorda che è in corso di esame parlamentare lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto n. 329), adottato in attuazione della medesima legge delega 124/2015. In particolare, l’articolo 1, comma 1, dell’atto 329 definisce il proprio ambito di applicazione elencando gli enti pubblici di ricerca interessati, la maggior parte dei quali è sottoposta alla vigilanza del MIUR mentre gli altri a quella di altri Ministeri. Gli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono i seguenti: Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana - A.S.I.; Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.; Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica - I.N.A.F.; Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - I.N.D.A.M.; Istituto nazionale di fisica nucleare - I.N.F.N.; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - I.N.G.V.; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - O.G.S.; Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M; Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi"; Stazione zoologica "Anton Dohrn"; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI, qualificato ente di ricerca dall'articolo 2 del d.lgs. 286/2004; Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE. Gli altri enti di ricerca contemplati dal comma 1 e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri sono i seguenti: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA (vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile - ENEA (sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico); Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL (sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica - ISTAT (sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità - ISS (sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente), ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) - sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute - limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite.

5) Si ricorda che è in corso di esame parlamentare lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 327), adottato in attuazione della medesima legge delega 124/2015.

6) I dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale sono invece espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento (art. 1, comma 2).

La gestione dei ruoli della dirigenza e la “banca dati delle competenze”

In base al nuovo art. 13-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall’art. 2 dello schema di decreto) il Dipartimento della funzione pubblica provvede altresì alla “gestione dei ruoli” della dirigenza (alla gestione del ruolo delle autorità indipendenti provvede la Presidenza del Consiglio).

Si ricorda, peraltro, che l’art. 11, comma 1, lett. b), n. 2 e n. 3, della legge 124/2015 (legge delega) prevede l’attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale. Al Dipartimento della funzione pubblica la legge delega attribuisce la “gestione tecnica” dei ruoli (art. 11, comma 1, lett. a)).

E’ a tale fine disposta, presso il medesimo Dipartimento, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento, la realizzazione di una banca dati - definita nella relazione illustrativa come "banca dati delle competenze" - contenente l'elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, i relativi curriculum vitae e percorsi professionali nonché la collocazione nella graduatoria di merito del corso-concorso o del concorso.

All’inserimento dei dati nella banca dati provvedono le amministrazioni e i singoli dirigenti. Viene stabilito che le amministrazioni che non inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali.

La disposizione di delega (art. 11, comma 1, legge 124/2015) disponeva infatti l'istituzione di una banca dati – la cui gestione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica - in cui inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni di ciascun dirigente dello Stato (lett. a). In altro criterio di delega (lett. g) è previsto che in tale banca dati vengano resi pubblici i posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni amministrazione.

Si ricorda che attualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica spetta la gestione di una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato (art. 23 D.Lgs. 165/2001).

Inoltre, il nuovo art. 19-ter del d. lgs 165/2001, introdotto dall’art. 4 dello schema di decreto in commento, prevede, al comma 4, che gli avvisi per il conferimento degli incarichi siano pubblicati “nello stesso sito istituzionale” presso il quale è consultabile la banca dati in questione. Andrebbe dunque valutata l’opportunità di specificare, anche nell’ambito della disposizione in esame, l’obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale.