Legislatura 17ª - Dossier n. 372
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La disposizione di delega
L'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 agosto 2016). La delega fa riferimento, in particolare, ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità.
La disposizione di delega prevede, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua. E’ altresì prevista la piena mobilità tra i ruoli.
Viene stabilito che nei tre ruoli unici siano ricompresi, rispettivamente:
- i dirigenti dello Stato (amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, università statali, enti pubblici di ricerca, agenzie governative), escluso il personale in regime di diritto pubblico; è altresì disposta la soppressione dell'attuale distinzione in prima e seconda fascia;
- i dirigenti regionali, inclusa la dirigenza delle camere di commercio e la dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ad eccezione della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria;
- i dirigenti degli enti locali, in cui confluiscono anche gli attuali segretari comunali e provinciali, la cui figura (e il relativo albo) sono contestualmente aboliti.
E' esclusa dai ruoli unici la dirigenza scolastica, oggetto di una disciplina speciale.
In base alla disposizione di delega i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente appartenente ai tre ruoli unici, nonché i posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni amministrazione, sono contenuti in una banca dati, tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica, cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli.
Inoltre, ai decreti delegati spetta la definizione – per l'accesso alle predette dirigenze – degli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi di delega stabiliti nel testo, tra cui la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, il necessario superamento di un successivo esame dopo un primo periodo di immissione in servizio, nonché l'esclusione di graduatorie di idonei.
Altri criteri di delega riguardano in particolare: la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione; la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato; la definizione di una nuova disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto di una serie di principi; la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarico; la rilevanza della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi e del percorso di carriera; il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti; la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'àmbito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico.
E’ altresì stabilito che in sede di attuazione della delega siano inoltre previste ipotesi di revoca dell’incarico e di divieto di rinnovo di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, nei confronti di soggetti che abbiano avuto una condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.