Legislatura 17ª - Dossier n. 372

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo A.G. 328 – recante la disciplina della dirigenza della Repubblica - consta di 15 articoli suddivisi in otto Capi.

Il provvedimento, modificando in più parti il decreto legislativo n. 165 del 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, interviene, in particolare, nei seguenti ambiti:

  • articolazione del sistema della dirigenza pubblica in tre ruoli (dirigenti statali, regionali e locali) e previsione del ruolo unico della dirigenza delle autorità indipendenti;
  • nuove disposizioni sul reclutamento e sulla formazione dei dirigenti nonchè sulle procedure di attribuzione degli incarichi dirigenziali, delle relative responsabilità e delle modalità di valutazione; previsioni sulla durata degli incarichi;
  • superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza, ferma restando l’articolazione in uffici dirigenziali generali e non; nuove previsioni relative agli uffici dirigenziali generali e all’attuazione dei programmi;
  • introduzione di una specifica procedura, articolata in più fasi, per i dirigenti privi di incarico e norme sulla mobilità dei dirigenti;
  • nuove disposizioni relative al trattamento economico della dirigenza ed alla relativa graduale convergenza nell’ambito dei tre ruoli; disciplina transitoria per la prima attuazione;
  • integrazione delle disposizioni relative alla responsabilità dirigenziale, con particolare riguardo agli elementi che costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi;
  • superamento della figura dei segretari comunali e loro confluenza nel ruolo della dirigenza locale;
  • riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Ad un regolamento interministeriale – da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo - è attribuita la definizione delle norme di attuazione del provvedimento.

Lo schema di decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016).

Si ricorda che, in attuazione dell’art. 11, comma 1, lettera p), è stato già approvato il decreto legislativo relativo alla dirigenza sanitaria (D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171).

Il comma 2 del predetto articolo 11, che reca la procedura per l’adozione dell’atto legislativo, prevede le seguenti fasi:

  • proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
  • acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il Governo può comunque procedere);
  • parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Viene prevista la consueta formula dello “slittamento” del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (12 mesi) è prorogata di 90 giorni.

Nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le motivazioni delle proprie decisioni. In tal caso le Commissioni competenti per materia hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Lo schema di decreto legislativo sulla disciplina della dirigenza della Repubblica è stato trasmesso alle Camere il 26 agosto 2016. Il termine per l’espressione del parere parlamentare è fissato, sulla base delle previsioni del citato articolo 11, al 25 ottobre 2016. In considerazione dell’imminente scadenza della delega, il testo è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari che sono in ogni caso tenute ad attendere, per esprimersi in via definitiva, i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Si applica inoltre la suddetta previsione del comma 2, che prevede lo slittamento del termine della delega di 90 giorni, considerato che il termine per il parere parlamentare scade successivamente al termine del 28 agosto 2016 previsto dalla legge di delega.

Il comma 3 prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto delle procedure e dei criteri e principi direttivi individuati dalla disposizione di delega.

Si ricorda infine che, in base alla legge 124/2015, era prevista la facoltà per il Governo di esercitare la delega sulla dirigenza pubblica congiuntamente alla delega relativa al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (prevista dall’art. 17 della medesima legge 124/2015).

Nel caso in cui entrambe fossero state adottate, congiuntamente, nel termine di 12 mesi (quindi entro il 28 agosto 2016) – si sarebbe applicata la procedura individuata all'articolo 16 della legge 124/2015 per l'esercizio di deleghe legislative “di semplificazione” (ai fini dell'elaborazione di testi unici nelle materie del lavoro alle dipendenze delle p.a., di partecipazione societaria delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali di interesse economico generale).

La procedura dell'art. 16 è differente rispetto a quella indicata all'art. 11 (dirigenza pubblica) per i seguenti aspetti: ai fini dell'iniziativa, sempre posta in capo al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati; per quanto riguarda i pareri parlamentari, è chiamata a pronunciarsi anche la Commissione parlamentare per la semplificazione (oltre alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari) sempre nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione.

Considerato che le due deleghe non sono state esercitate congiuntamente, allo schema di decreto legislativo in titolo si applica l’illustrata procedura dettata dall’art. 11, comma 2, della legge 124/2015.

Ai fini dell’esercizio della delega per l’adozione di un testo unico nelle materie del lavoro alle dipendenze delle p.a. continuano ad applicarsi le previsioni degli articoli 16 e 17 della legge 124/2015 che stabiliscono il termine di 18 mesi – quindi del 28 febbraio 2017 – e fissano i relativi criteri e principi direttivi oltre alla procedura per l’esercizio della delega. L’art. 12 dello schema di decreto legislativo in commento rinvia inoltre a tale testo unico la definizione delle forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali general il potere di valutazione e controllo sull’attività dei dirigenti.