Legislatura 17ª - Dossier n. 60

Il conto del bilancio

Il conto del bilancio è articolato, ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato, su due livelli di aggregazione: missioni e programmi(8) .

Le missioni sono state 34. Il numero dei programmi si è attestato a 181; di questi 10 programmi sono condivisi tra diversi centri di responsabilità e 4 tra più dicasteri.

Il conto del bilancio del Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2015 riflette la struttura previsionale per missioni e programmi in quanto coerente con i criteri utilizzati per la definizione del bilancio di previsione per l’anno 2015.

In esso si conserva la struttura espositiva per unità di voto parlamentare a livello di macroaggregati, in coerenza con il bilancio di previsione 2015, ma, nello stesso tempo, si confermano talune rilevanti novità avviate nella costruzione del rendiconto per il 2011, quali l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, come prescritto dal comma 6 dell'articolo 35 della legge di contabilità.

Con le disposizioni del richiamato art. 35, comma 2, della legge 196 del 2009, è previsto che al Rendiconto generale dello Stato, sia allegata per ciascuna Amministrazione una Nota integrativa che espone per le entrate le risultanze della gestione e per la spesa è articolata per missioni e programmi, illustrando per ciascun programma, con riferimento alle azioni sottostanti, i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso di esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi, motivando gli scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità riscontrate.

La compilazione delle note integrative al consuntivo rappresenta la naturale conclusione del ciclo di programmazione e costituisce lo strumento per rafforzare la trasparenza e la capacità delle amministrazioni di rendere conto della propria gestione (accountability). Tali note preliminari hanno il compito di illustrare i risultati conseguiti con la gestione rispetto agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l’indicazione dei residui accertati, e gli indicatori che ne misurino il grado di raggiungimento.

Con la nota integrativa ciascuna amministrazione è chiamata ad illustrare, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, nonché i risultati conseguiti e le corrispondenti risorse utilizzate, con l’indicazione dei residui accertati. In questa prima sezione devono essere altresì motivati gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella sopra richiamata nota al bilancio di previsione.

Tale funzione è richiamata nel disposto dell’articolo 39, comma 3, in relazione alla definizione delle attività svolte dai nuclei di analisi e valutazione della spesa in seno a ciascuna amministrazione centrale. Tali nuclei costituiscono l’ambito nel quale si svolge la collaborazione tra Ministero dell’economia e l’amministrazione dello Stato interessata, al fine di assicurare il monitoraggio e l’efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di promuovere livelli di maggiore efficienza delle amministrazioni e della spesa.

La classificazione per missioni e programmi è stata raccordata con la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (COFOG) adottata nell’ambito del sistema europeo dei conti, d’intesa con l’ISTAT e con le rispettive Amministrazioni. Le risorse stanziate concernono un numero limitato di grandi finalità nell’ambito delle politiche pubbliche di settore, con ottica di lungo periodo e tendenzialmente permanente.


8) Tale classificazione, avviata a legislazione vigente a partire dalla sessione di bilancio per il 2008 per mezzo della Circolare MEF n. 21 del 2007, è stata poi consolidata nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Ai sensi dell'art. 21 della legge di riforma della contabilità (n. 196 del 2009), le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa da parte di ciascun Ministero, mentre i Programmi sono definiti come aggregati con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni e costituiscono, nell'impianto della nuova legge, l'unità di voto parlamentare.