Legislatura 17ª - Dossier n. 60

3.1.2. I progressi e le criticità che permangono sul piano gestionale e contabile: le osservazioni della Corte dei conti sulle procedure di contabilizzazione delle entrate e delle spese

Nel referto al Parlamento sul rendiconto 2015 la Corte dei conti ha dedicato come al solito una specifica parte alla trattazione delle problematiche emerse in relazione alle procedure di contabilizzazione,sia delle entrate che delle spese (in part. il Volume III).

In tal senso, in particolare, sul versante delle entrate(47) , la Corte ha innanzitutto confermato i rilievi già emersi negli scorsi esercizi relativi alle procedure di contabilizzazione, atteso che anche nel 2015 sono state riscontrate anomalie e incongruenze nelle contabilità delle Amministrazioni, costituite essenzialmente dalla rilevazione di capitoli che presentano valori negativi nel “da riscuotere”(somme accertate e non riscosse) e nel “da versare” (somme riscosse e non versate) sia del conto competenza che del conto residui (allegati A alla Decisione).

Sono poi state evidenziate dalla Corte le altre anomalie nell’ambito della costruzione del Rendiconto, in particolare le discordanze, in capitoli/articoli, tra i dati del consuntivo e quelli rinvenibili nelle contabilità delle Amministrazioni: in queste ultime, difatti, sono stati riscontrati importi di segno negativo, non rinvenibili a rendiconto in seguito alle procedure di rettifica, utilizzate dalla RGS nella predisposizione del Rendiconto stesso (Allegato B alla Decisione). Sono, inoltre, estrapolate, ove riscontrate per capitoli/articoli, le minori entrate di competenza e di cassa rispetto sia alle previsioni iniziali che alle previsioni definitive.

Tabella 3.1.2.1. Conti periodici riassuntivi: cap./art. con segno negativo

(in milioni di euro)

Titoli

2011

2012

2013

2014

2015

Media 2011–2015

n. dei cap/art

milioni

n. dei cap/art

milioni

n. dei cap/art

milioni

n. dei cap/art

milioni

n. dei cap/art

milioni

n. dei cap/art

milioni

Da riscuotere

competenza

I

7

-2,74

6

-18,08

11

-2,18

7

-17,67

7

-2,25

8

-8,58

II

20

-8,27

13

-6,75

17

-10,13

9

-0,12

7

-0,09

13

-5,07

III

0

0,00

1

-0,24

0

0,00

1

-0,04

1

0,0

1

-0,06

TOT.

27

-11,01

20

-25,07

28

-12,31

17

-17,83

15

-2,34

21

-13,71

Da riscuotere

residui

I

30

-716,91

30

-718,86

32

-719,75

34

-708,58

30

-668,86

31

-706,59

II

68

-85,46

90

-90,20

100

-95,26

100

-22,55

92

-24,11

90

-63,51

III

2

-0,03

3

-0,01

3

-0,01

2

-0,03

2

-0,03

2

-0,02

TOT.

100

-802,40

123

-809,06

135

-815,02

136

-731,16

124

--693,16

124

-770,13

Da versare

competenza

I

45

-24,60

50

-495,00

39

-32,17

52

-134,74

54

-210,27

48

-179,36

II

141

-16,85

124

-31,75

161

-88,77

143

-74,96

119

-85,27

138

-59,52

III

5

0,00

7

-0,19

8

-3,06

10

-0,19

9

-0,06

8

-0,70

TOT.

191

-41,46

181

-526,93

208

-124,00

205

-209,90

182

-295,6

193

-239,58

Da versare

residui

I

139

-748,77

138

-811,82

144

-1.339,68

152

-1.829,07

128

-825,87

140

-1.111,04

II

173

-124,15

216

-145,88

221

-207,05

251

-251,71

212

-218,57

215

-189,47

III

9

-12,96

10

-13,32

11

-13,91

11

-17,10

10

-16,74

10

-14,81

TOT.

321

-885,88

364

-971,02

376

-1.560,64

414

-2.097,88

350

-1.061,19

365

-1.315,32

Fonte: Corte dei conti, Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato 2015, Vol. III, pag. 3.

Anche nel Rendiconto 2015 l'Organo di controllo ha riscontrato la mancata esplicitazione delle componenti della riscossione e del versamento residui, ovvero la mancata evidenziazione delle riscossioni in conto residui, operate nell’esercizio di riferimento, e che si trovano, invece, cumulate con quelle operate in esercizi precedenti e rimaste da versare, incidendo negativamente sulla trasparenza di bilancio. In tale ambito, riguardante in particolare il calcolo delle riscossioni nette sui residui, sono stati rilevati alcuni capitoli/articoli, con importi "negativi" risultanti dalla differenza fra il totale dei residui riscossi e le somme rimaste da versare dell’esercizio precedente e pertanto già riscosse (Allegato G alla Decisione).

Analoga problematica si è poi rilevata, sia pure in un numero di capitoli corrispondente alla metà di quelli rilevati conta problematica per il 2014(48) , ove si siano riscontrati valori negativi per capitoli/articoli, nei versamenti netti sui residui, che attestano che non è stato versato neppure ciò che restava da versare in totale nell’esercizio precedente.

La Corte ha segnalato che non è ancora possibile il monitoraggio negli anni dell’andamento reale dei resti da versare, perché i dati dovrebbero poter essere rilevati contabilmente, attraverso operazioni idonee a consentire l'individuazione direttamente degli importi che vengono versati a valere sulle somme che erano rimaste da versare, e gli importi che vengono versati a seguito delle riscossioni operate nell’anno sui resti iniziali da riscuotere (Allegato H alla Decisione).

Sono stati esaminati, infine, l’Allegato 23 (recante la Dimostrazione delle somme rimaste da versare alla chiusura dell'esercizio distintamente per gli importi dovuti dai contabili erariali e per le somme acquisite direttamente dalle Regioni/Province, da regolare a carico degli appositi stanziamenti di spesa, mediante mandati da commutarsi in quietanza di entrata) e l’Allegato 24 (recante l'illustrazione delle Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio, ridotte ai sensi dell'articolo 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per contabilità generale dello Stato, classificate in rapporto al grado di esigibilità) al consuntivo, documenti nei quali sono riportati, rispettivamente, la determinazione dei resti da versare e delle somme da riscuotere alla chiusura dell’esercizio.

In particolare, la determinazione dei resti da versare contiene la dimostrazione delle somme rimaste da versare a chiusura dell’esercizio, distinte per gli importi dovuti dai contabili erariali e per le somme acquisite direttamente dalle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, da regolare a carico di appositi stanziamenti di spesa, mediante mandati da commutarsi in quietanza di entrata.

In riferimento poi alla determinazione dei resti da riscuotere, è stata osservata la classificazione degli stessi per grado di esigibilità operata dall’Amministrazione, ponendo a raffronto tale classificazione con il grado di riscossione dei residui attivi.

Nella Decisione di parifica del rendiconto, in calce alla quale sono stati inseriti gli allegati citati nel presente documento, la Corte ha tenuto conto delle osservazioni circa l’attendibilità dei dati.

Sul versante della spesa, al fine di evidenziare le anomalie più rilevanti, la Corte dei conti ha come di consueto proceduto sia con lo strumento di auditing finanziario-contabile su scala generale, sia con accertamenti diretti sulla regolarità dei procedimenti seguiti in specifiche aree d’intervento. Dall’attività di auditing generale, impostata in base alle caratteristiche gestionali di ciascuna amministrazione, è emerso ancora una volta che trasparenza e leggibilità dei dati possono essere notevolmente compromesse dalla permanenza di un’area di capitoli "promiscui", che si riflette negativamente sulla costruzione degli aggregati superiori.

Ad ogni modo, la Corte rileva che le irregolarità riscontrate sul Rendiconto 2015 hanno riguardato una percentuale, calcolata in termini di rapporto tra l’importo del titolo e l’ammontare della spesa campionata, che non suscita allarme sul piano dell’affidabilità dei conti. Tuttavia, segnala che è in corso l’istruttoria relativamente a n. 2 ordinativi di pagamento, per i quali le Amministrazioni interpellate non hanno fatto pervenire, alla data del giudizio di parificazione, gli elementi di risposta richiesti. Su tali titoli di spesa la Corte si è riservata una valutazione della regolarità amministrativa e contabile dei procedimenti presupposti all’esito dell’istruttoria.

In particolar modo, fornendo un elenco dettagliato di sintesi, la Corte ha evidenziato le seguenti criticità e problematiche:

  1. il pagamento della fattura per prestazioni contrattualmente rese è talvolta effettuato dalle Amministrazioni in assenza di una previa verifica di conformità (attestata attraverso un certificato di regolare esecuzione) del servizio o fornitura oggetto del contratto pubblico rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel negozio.;
  2. scarsa consapevolezza circa la necessità che la verifica di conformità debba essere avviata e conclusa entro il termine normativamente previsto o pattiziamente fissato, che venga rilasciato da soggetti professionalmente qualificati e non in conflitto di interesse, in possesso, ove previsto, di determinati requisiti formali e venga effettuata prima del pagamento;
  3. si sé proceduto in alcuni casi al pagamento sulla base di relazioni, dichiarazioni o attestazioni rese dallo stesso soggetto fornitore, peraltro in un caso prive della documentazione a supporto, senza che agli atti risulti l’avvenuto controllo da parte dell’Amministrazione circa la regolare esecuzione delle prestazioni;
  4. le verifiche effettuate da parte dell’Amministrazione si sono talvolta basate su una documentazione incompleta (è il caso del pagamento di prestazioni specialistiche effettuato a seguito di rendicontazione contenente la mera elencazione del personale impiegato e delle relative giornate di lavoro prestate e alcun dato sulle attività effettuate);
  5. nei lavori pubblici, il dilatarsi dei tempi di collaudo da parte delle Amministrazioni, con la conseguenza che, in un caso, l’Amministrazione si è vista a costretta a mettere in esercizio l’opera ed a corrispondere alla ditta esecutrice un compenso per l’assistenza tecnica non prevista contrattualmente nel periodo antecedente il collaudo;
  6. diffuse difficoltà nella definizione degli esatti confini della nozione di affidamento diretto di acquisto di beni e servizi, che, in base alla normativa di riferimento (art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006), presenta caratteri di eccezionalità e limiti ben definiti, con la conseguenza che è stata richiesta una congrua motivazione al fine di accedere a questa modalità di affidamento, diversamente configurandosi alterazione della concorrenza a vantaggio di un unico operatore economico;
  7. la necessità di elaborare una programmazione della spesa maggiormente tempestiva e puntuale rispetto alle reali necessità delle Amministrazioni;
  8. l'assenza di monitoraggio dei contenziosi, sia con riferimento a giudizi pendenti che a quelli definiti con riguardo ai primi è emersa una generalizzata mancanza di capacità di stima, in termini finanziari, degli effetti derivanti dalla soccombenza, pur in presenta di orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità consolidati;
  9. la necessità di implementare le procedure di riscontro con il raggiungimento degli obiettivi cui era subordinata l’erogazione con riferimento a titoli di spesa relativi ad erogazione di contributi/provvidenze, per una programmazione efficiente ed una migliore allocazione delle risorse;
  10. discrasie nella programmazione finanziaria non direttamente riconducibili alle singole Amministrazioni, quanto piuttosto alla tardiva attribuzione di disponibilità sui capitoli di spesa da parte del Ministero dell’Economia o, per un caso specifico, alla prassi censurata di non procedere alla predisposizione del decreto di pagamento, pur sussistendo un precedente decreto di impegno dell’intera spesa;
  11. il mancato rispetto del disposto dell’art. 23, comma 5, della legge finanziaria per il 2003, che prevede l’obbligo di trasmissione degli atti di riconoscimento di debito "fuori bilancio alla competente Procura regionale presso la Corte dei conti. In un caso, poi, la predetta segnalazione è stata effettuata solo a seguito della richiesta istruttoria di trasmissione di copia della segnalazione per presunto danno erariale alla competente Procura regionale.

47) Corte dei conti, Referto sul Rendiconto Generale dello Stato 2014, Volume III, parte I.

48) CORTE DEI CONTI, Relazione.....doc.cit. Volume III, pagina 8.