Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1301

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1301
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)
di concerto con il Ministro dell’interno (ALFANO)
con il Ministro dell’economia e delle finanze (SACCOMANNI)
e con il Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009

Onorevoli Senatori. -- Il testo dell'allegato Accordo, che si colloca nel più ampio contesto normativo e convenzionale vigente, anche in considerazione della normativa elaborata dall'Unione europea e degli indirizzi forniti dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale – Financial Action Tack Force (GAFI-FATF) -- l'organismo che definisce gli standard internazionali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, è il risultato dei negoziati condotti dalla parte italiana con la parte sammarinese successivamente alla firma dell'Accordo di cooperazione economica avvenuta il 31 marzo 2009 tra il Ministro Frattini e il Sottosegretario Mularoni.

Esso disciplina e rafforza la collaborazione tra le autorità finanziarie dei due Paesi, ridisegnando compiutamente l'assetto delle relazioni bilaterali in materia finanziaria, e favorisce lo sviluppo delle stesse in un'ottica di stabilità, trasparenza ed integrità dei sistemi finanziari. Ciò, al fine di prevenire e reprimere in maniera ancora più efficace i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, garantendo, altresì, un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.

Più in dettaglio, l'Accordo prevede la più ampia collaborazione tra le Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi nel settore bancario, finanziario ed assicurativo con possibilità anche di ispezioni dirette e congiunte sugli intermediari sammarinesi controllati da intermediari italiani e l'inopponibilità del segreto bancario. La collaborazione, concessa senza vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti, è estesa anche alle attività investigative e di indagine tra la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia (DIA), la Gendarmeria ed il Nucleo interforze sammarinesi, per la repressione dei reati finanziari, nonché ai rapporti ed agli scambi informativi tra l'Agenzia per l'informazione finanziaria (AIF) sammarinese e l'Unità di informazione finanziaria (UIF) italiana. La parte sammarinese, che ha dato la propria disponibilità a continuare e consolidare il processo di recepimento interno degli standard internazionali, dei princìpi e degli istituti rilevanti in ambito europeo, si è impegnata inoltre ad adottare e mantenere nel proprio ordinamento una normativa riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, una normativa sui controlli sul denaro contante e valori assimilati ed una relativa agli abusi di mercato.

È stata, altresì, raggiunta l'intesa sullo scambio di informazioni riguardanti l'esistenza, la tipologia ed il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese, intestati ad individui o enti (per l'Italia si tratta delle informazioni disponibili nell'anagrafe dei rapporti finanziari). Tale tipologia di informazioni non preclude alle autorità dei due Paesi la possibilità di richiedere ulteriori elementi informativi o approfondimenti necessari.

Infine, è stata prevista una clausola a salvaguardia dell'effettività della cooperazione, in base alle quale le misure che le parti possono adottare per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi si applicano a condizione che siano effettivamente attuate le forme di cooperazione previste dall'Accordo.

Il testo, nelle sue parti fondamentali, è stato sottoposto all'esame del Comitato di sicurezza finanziaria nel corso delle sue riunioni nel mese di aprile e maggio 2009. Le varie autorità italiane competenti hanno collaborato nella stesura e definizione del testo dell'Accordo.

La realizzazione del presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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