Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 809

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione e norme in tutela dei loro familiari)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute; tale programma prevede in via prioritaria l’assunzione nelle sedi degli Uffici territoriali del Governo che dispongono di posti ad essi espressamente riservati. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, concernenti i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano anche ai familari dei testimoni di giustizia di cui al presente articolo»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto, da emanare ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».