Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 809
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| Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2013
Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
in materia di misure a tutela dei testimoni di giustizia
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge interviene sulle norme che riguardano le misure a protezione e a tutela dei testimoni di giustizia al fine di ridare dignità a quanti mettono in gioco la propria vita da onesti e liberi cittadini, per esercitare il proprio dovere nel denunciare fatti di mafia. L'obiettivo è quello di evitare l'attuale stato di marginalizzazione patito da tali soggetti e garantirne una piena integrazione economico-sociale una volta che hanno assunto lo status di testimoni di giustizia.
Vi è la necessità di dare pieno valore alla scelta di testimoniare contro i boss e le attività delle varie associazioni mafiose. Oggi i testimoni sono, invece, tenuti in scarsa considerazione e il più delle volte dopo le numerose promesse che lo Stato avanza nei loro confronti imboccano un tunnel dove conoscono degrado ed emarginazione e ritornano nella società in condizioni di abbandono, di solitudine se non di vera e propria povertà. In diverse occasioni la stessa Commissione parlamentare antimafia ha denunciato la condizione negativa in cui versa la stragrande maggioranza dei testimoni di giustizia approvando anche nella XV legislatura una relazione votata all'unanimità e di cui ancora oggi sono attuali le denunce e le proposte. Nel presente disegno di legge all'articolo 1 si prevede per i testimoni di giustizia e i loro familiari la possibilità di essere assunti nella pubblica amministrazione con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute al fine di garantire loro un regime sicuro e nello stesso tempo qualificato di integrazione economica e sociale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione e norme in tutela dei loro familiari)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute; tale programma prevede in via prioritaria l’assunzione nelle sedi degli Uffici territoriali del Governo che dispongono di posti ad essi espressamente riservati. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, concernenti i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano anche ai familari dei testimoni di giustizia di cui al presente articolo»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto, da emanare ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».