Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2683

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 609-terdecies. -- (Matrimonio forzato) --Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 609-quaterdecies. -- (Circostanze aggravanti) -- La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-terdecies è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quindecies. -- (Pene accessorie) -- La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

a) la perdita della responsabilità genitoriale;

b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «609-terdecies, 609-quaterdecies».