Legislatura 17ª - Relazione n. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Cantini)

sul disegno di legge

9 luglio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge:

rilevato in particolare che:

l'articolo 2 – che reca una delega legislativa al Governo per il riordino della normativa in materia di servizi e politiche attive per il lavoro – incide su una pluralità di materie, riconducibili sia a competenze legislative esclusive dello Stato (e in particolare quella riguardante l'ordinamento civile, nel cui ambito rientra il rapporto di lavoro, e quella per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione), sia a competenze legislative concorrenti dello Stato e delle regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione (e in particolare quella sulla tutela del lavoro, nel cui ambito la Corte costituzionale ha ricondotto i servizi per il lavoro e il collocamento), sia infine a competenze legislative residuali delle regioni ai sensi del quarto comma del citato articolo 117 (quali le politiche attive per il lavoro, che comprendono, tra l'altro, la formazione professionale e l'apprendistato);

il coinvolgimento delle regioni nell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 2 è assicurato dalla previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega medesima;

nel nuovo sistema di servizi per il lavoro e politiche attive, il coinvolgimento delle regioni è perseguito attraverso la costituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione cui partecipano, oltre allo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 2, comma 2, lettera c)); attraverso la previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e gli enti che, anche a livello territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (articolo 2, comma 2, lettera n)), ferma la razionalizzazione degli stessi incentivi con la previsione di una cornice giuridica nazionale unitaria che costituisca il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere dalle regioni; è inoltre previsto il mantenimento in capo alle regioni della programmazione delle politiche attive del lavoro (articolo 2, comma 2, lettera p));

rilevato che:

l'articolo 3, comma 2, lettera g) prevede che, nell'ambito della delega in materia di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, il Governo riveda, tra l'altro, gli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, vale a dire del libretto personale in cui (come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 276 del 2003) vengono registrate, tra l'altro, le competenze acquisite dal lavoratore durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni;

il libretto formativo del cittadino è stato previsto dall’Accordo tra Stato e regioni del 18 febbraio 2000 e il suo schema è stato oggetto di una specifica intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata il 14 1uglio 2005;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

si valuti l’opportunità di rafforzare il coinvolgimento delle regioni nel nuovo sistema di servizi per il lavoro e per le politiche attive, affidando alle regioni, oltre alla programmazione, anche l'organizzazione e la gestione sul territorio delle politiche attive in materia di occupazione (in modo da non frammentare le competenze in materia di politiche attive e di gestione del mercato del lavoro, comprese le funzioni autorizzatorie in materia di prestazioni di disoccupazione e la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro) e prevedendo la creazione, in luogo di un'unica agenzia nazionale per il lavoro (come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c)), di un sistema a rete formato da un'agenzia nazionale e da agenzie regionali;

all'articolo 2, comma 2, si modifichi la lettera f) in modo da escludere che la razionalizzazione ivi prevista degli enti e uffici che operano in materia di politiche attive del lavoro riguardi direttamente anche gli enti e uffici che operano all'interno delle regioni e delle province autonome in quanto a quadro costituzionale invariato si rischierebbe un conflitto di competenza;

all'articolo 3, comma 2, lettera g), si preveda l'acquisizione dell'intesa con le regioni sulla revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.