Legislatura 17ª - Relazione n. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A
Azioni disponibili
PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Palermo)
sul disegno di legge
26 giugno 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, si invita a valutare se la revisione dei limiti di durata dell'ammortizzatore sociale sia da rapportare al singolo lavoratore o anche ad altri parametri, che tengano conto della tipologia del lavoro svolto;
all'articolo 2, si rileva che la materia «servizi e politiche attive per il lavoro» è riconducibile alla competenza legislativa generale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Di conseguenza, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia «tutela del lavoro», attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio. Quindi, al comma 2, si segnala: alla lettera a), la necessità di chiarire i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione «caratteristiche osservabili»; alla lettera c)¸ si invita a formulare la norma di delega in modo tale che, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, regioni e province autonome, sia in ogni caso salvaguardata l'autonomia finanziaria e organizzativa riconosciuta alle regioni; alla lettera e), appare necessario coordinare il criterio direttivo ivi previsto con quello di cui alla lettera p), con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro; alle lettere f) e g), il sistema di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera c), non agisca in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle regioni, salvaguardando l'autonomia ad esse riconosciuta in materia; alla lettera o), si osserva che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto normativo;
all'articolo 3, comma 2, lettera a), appare eccessivamente dettagliato il criterio ivi previsto, con particolare riferimento all'obiettivo di "dimezzare" il numero degli atti di gestione, annullando in tal modo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato. Conseguentemente, si ritiene necessario sostituire il termine «dimezzare» con il termine «ridurre»;
all'articolo 5, comma 2, lettera a), appare opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento; alla lettera b), si segnala l'opportunità che, nel rispetto del principio di uguaglianza, il principio di automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, sia esteso anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato.
su emendamenti
1° luglio 2014
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
sugli emendamenti 1.98, 1.101 e 5.48 parere contrario, in quanto, limitando ai soli cittadini italiani l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 6, e della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), determina una violazione del principio di uguaglianza, nonché del diritto dell'Unione europea;
sugli emendamenti 2.21, 2.42, 2.43, 2.44, 2.46 e 2.47 parere non ostativo, invitando a chiarire – in modo inequivoco – che il presupposto per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica è l'espletamento di un pubblico concorso appositamente bandito per la funzione richiesta, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;
sull'emendamento 5.0.6 parere non ostativo, segnalando che la disposizione di delega ivi prevista, avente ad oggetto le collaborazioni familiari occasionali, è irragionevolmente circoscritta alle piccole imprese dedite alla panificazione;
sull'emendamento 5.0.7 parere contrario, in quanto la disposizione, nell'introdurre una nuova delega in materia processuale, risulta priva dell'indicazione dei princìpi e dei criteri direttivi, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione;
sugli emendamenti 6.1 e 6.2 parere contrario, in quanto finalizzati a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
sui restanti emendamenti parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni espresse sul testo.
su ulteriori emendamenti
23 luglio 2014
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
9 settembre 2014
La Commissione, esaminato l'emendamento 5.41 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
18 settembre 2014
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.