Legislatura 17ª - Relazione n. 1301-A
Azioni disponibili
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
D’iniziativa del Governo | Testo proposto dalla Commissione |
| Art. 1. | Art. 1. |
| (Autorizzazione alla ratifica) | (Autorizzazione alla ratifica) |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. | Identico |
| Art. 2. | Art. 2. |
| (Ordine di esecuzione) | (Ordine di esecuzione) |
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso. | 1. Identico |
2. Dall’esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. | |
| Art. 3. | Art. 3. |
| (Entrata in vigore) | (Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico |