Legislatura 17ª - Relazione n. 1301-A
Azioni disponibili
| Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatore Lucherini
TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
Comunicato alla Presidenza il 1° aprile 2014
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009
di concerto con il Ministro dell’interno
con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per gli affari europei
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014
PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Palermo)
11 marzo 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Verducci)
25 marzo 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, all’articolo 2, del seguente comma: «2. Dall’esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
D’iniziativa del Governo | Testo proposto dalla Commissione |
| Art. 1. | Art. 1. |
| (Autorizzazione alla ratifica) | (Autorizzazione alla ratifica) |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. | Identico |
| Art. 2. | Art. 2. |
| (Ordine di esecuzione) | (Ordine di esecuzione) |
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso. | 1. Identico |
2. Dall’esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. | |
| Art. 3. | Art. 3. |
| (Entrata in vigore) | (Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico |