Legislatura 17ª - Relazione n. 1301-A

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1301-A

Relazione Orale

Relatore Lucherini

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 1° aprile 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell’interno
con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per gli affari europei

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

11 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Verducci)

25 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, all’articolo 2, del seguente comma: «2. Dall’esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

Identico

Art. 2.Art. 2.
(Ordine di esecuzione)(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

1. Identico

2. Dall’esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.Art. 3.
(Entrata in vigore)(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico