Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 419 del 25/07/2012

     Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustra il disegno di legge n. 3417, approvato con voto unanime dalla I Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa. Esso origina dall'iniziativa di deputati componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) e apporta correzioni alla disciplina dei servizi di informazione, alla luce dell'esperienza applicativa della riforma del 2007, che ha interamente sostituito la legge precedente (n. 801 del 1977) sui servizi di sicurezza e segreto di Stato.

Fa presente che si connettono all'esame altri due disegni presentati in Senato uno dei quali (n. 3362) come quello della Camera, d'iniziativa dei senatori membri del suddetto Comitato, l'altro (n. 2932) d'iniziativa del senatore Pardi.

Ricorda che il disegno di legge n. 3417, presentato alla Camera, è stato modificato con alcuni interventi che non hanno alterato l'impianto originario. Le integrazioni sono volte a rafforzare i poteri di controllo del Comitato parlamentare sotto il profilo della sicurezza informatica nazionale; affidare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) la gestione degli approvvigionamenti e dei servizi comuni alle due agenzie (AISE e AISI); modificare la disciplina sul segreto; infine  accentrare in capo al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma la competenza ad autorizzare le intercettazioni preventive (tale competenza ora è in capo al Procuratore generale del distretto interessato). In particolare, l'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, il compito di impartire al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e ai servizi di informazione direttive volte a rafforzare le attività di informazione per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica. In proposito, cita le ultime relazioni del Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza, la Relazione del COPASIR e le mozioni sulla sicurezza da minaccia cibernetica approvate dal Senato il 23 maggio 2012.

Sottolinea quindi che, ai sensi dell'articolo 2, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio di delegare l'esercizio delle funzioni non esclusive, l'Autorità di governo, se nominata, non potrà svolgere altri compiti oltre quelli in materia di intelligence. Viene in tal modo ripristinata la disposizione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 124 del 2007, abrogata nel 2008. L'articolo 3 affida al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza i seguenti  nuovi compiti: coordinamento delle attività di ricerca informativa, volte a rafforzare la sicurezza informatica e la protezione cibernetica nazionale;     predisposizione di un piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo (si tratta di un organo istituito presso il DIS, con il compito di esercitare il controllo su AISE e AISI), da approvare previo parere del COPASIR; gestione unitaria degli approvvigionamenti e dei servizi logistici comuni alle due Agenzie, analogamente a quanto avviene per la gestione del personale.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, in base al quale i documenti che attestano identità di copertura, compresi quelli rilasciati dalle forze di polizia, non conferiscono le qualifiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il successivo articolo 5 stabilisce che modifica al COPASIR spetta  il compito di vigilare affinché  le funzioni degli organismi di informazione per la sicurezza non siano svolte da alcun altro ente, organismo o ufficio e di verificare che gli organismi pubblici non appartenenti al sistema di informazione per la sicurezza operino nel rispetto della legge n. 124, nell'esercizio delle attività di informazione previste. Obiettivo centrale della norma è di ricondurre sotto il controllo parlamentare la verifica del rispetto dei limiti previsti per le attività poste in essere da organismi non appartenenti al Sistema di informazioni per la sicurezza, affinché non si determinino sovrapposizioni o interferenze con le attività svolte dai Servizi di intelligence.

L'articolo 6 modifica l'articolo 31, comma 9, della legge 124, in base al quale il Governo non può opporre al COPASIR il segreto di Stato quando quest'ultimo deliberi all'unanimità lo svolgimento di indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai Servizi ai compiti istituzionali. La proposta in esame abbassa a due terzi il quorum della maggioranza richiesta.

 

Dà conto quindi dell'articolo 7, a norma del quale il COPASIR rende un parere sulle delibere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie tra DIS, AISE e AISI e i relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché il piano ispettivo annuale. Il successivo articolo 8 stabilisce che il Comitato, qualora deliberi di procedere all'accertamento della correttezza di condotte di appartenenti o ex appartenenti agli organismi di informazione, può richiedere al Presidente del Consiglio di disporre lo svolgimento di inchieste interne. In tal caso, deve essere trasmesso al Comitato il testo integrale della relazione conclusiva. Attualmente, in tali casi, è previsto solo che il COPASIR ha  l'obbligo di informazione al Presidente del Consiglio e ai presidenti delle Camere.

Si sofferma poi sull'articolo 9, diretto a prevedere che alla relazione annualmente trasmessa dal Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti sia allegato un documento di sicurezza nazionale dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche e alla protezione cibernetica e sicurezza informatica.

Gli articoli 10 e 11 prevedono che, in caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del COPASIR, esponga al Comitato parlamentare, in seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame sul merito della conferma dell'opposizione del segreto. La proposta si muove nella logica di considerare il segreto di Stato uno strumento assolutamente eccezionale, da utilizzare solo in casi straordinari in cui sia a rischio la sicurezza nazionale, nel presupposto di ritenere indispensabile che in tali circostanze vi sia una condivisione delle valutazioni alla base della decisione, in modo che, pur nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra Governo e Parlamento, possa esercitarsi con efficacia il controllo parlamentare.

Dà conto dell' articolo 12, recante alcune misure urgenti per il potenziamento dell'attività di intelligence contro il terrorismo internazionale.  Il vigente articolo 4 stabilisce che il Presidente del Consiglio possa delegare i direttori dell'AISE e dell'AISI a richiedere al Procuratore generale presso la Corte di appello del distretto dove si trova la persona da sottoporre al controllo (ovvero del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione) l'autorizzazione a effettuare le intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

La modifica introdotta accentra nel Procuratore presso la Corte di appello di Roma le competenze in merito all'indicata autorizzazione.

            Commenta quindi       il disegno di legge d'iniziativa del senatore Esposito e di altri senatori (A.S. 3362), di contenuto identico al disegno di legge n. 3417, mentre l'A.S. n. 2932, del senatore Pardi, modifica altre disposizioni della legge n. 124 del 2007. In particolare, con l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 5 della legge vigente, si intende precisare e rafforzare il rapporto tra COPASIR e Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto all'articolo 3, il testo è volto a limitare il rischio di lacune nel sistema di controllo parlamentare e di coordinamento interno al sistema di intelligence. Infine, con l'articolo 4 si interviene nella normativa che disciplina l'accesso agli atti.