Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 408 del 27/06/2012
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Il presidente VIZZINI, relatore, riferisce sul decreto-legge in esame: esso si compone di due distinti capi che dispongono, il primo, in materia di sicurezza pubblica e, il secondo, in tema di funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il capo I contiene disposizioni in materia di sicurezza. Con l'articolo 1, si provvede a colmare il vuoto normativo determinato dalla abrogazione del Catalogo nazionale delle armi, che ha causato difficoltà interpretative ed applicative da parte degli operatori del settore, nonché il pericolo di una incontrollata immissione sul mercato di nuove armi. L'abrogazione del Catalogo nazionale delle armi, infatti, ha prodotto un vuoto normativo e un conseguente pericolo di incontrollata immissione sul mercato di nuove armi, per ovviare al quale viene reintrodotto un meccanismo di accertamento della qualità di arma comune da sparo, che soddisfi sia le esigenze di pubblica sicurezza sia le aspettative degli operatori. Alle stesse finalità di prevenzione e sicurezza pubblica si connettono le successive disposizioni, in materia di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati. In particolare, l’articolo 2, comma 1, estende anche ai contratti di locazione ad uso abitativo, stipulati nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni (esclusi dalla disciplina della cedolare secca sugli affitti), la semplificazione derivante dall'assorbimento dell’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza. Il comma 2 pone a carico dell’Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, l’obbligo della comunicazione dei dati di interesse per l’attività di polizia, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell’interno.
Il capo II reca norme volte ad assicurare la piena funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture operative dell’Amministrazione dell’interno, nonché del Servizio civile nazionale. Con l'articolo 3, in via straordinaria si dispone la semplificazione dei concorsi per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del CNVVF e la riduzione della durata dei corsi di formazione conseguenti ai concorsi medesimi, allo scopo di rispondere alla grave carenza di questo tipo di personale, causato dall’esodo massiccio di tali figure professionali e in concomitanza con le criticità emerse in occasione delle recenti calamità naturali che hanno colpito il Paese. Alla stessa logica emergenziale si ispira anche l'articolo 4, sul personale volontario del Corpo. L’emergenza di protezione civile, che sta interessando le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ha confermato che le dotazioni organiche del personale permanente appartenente ai ruoli operativi del CNVVF sono insufficienti a gestire l’ordinaria attività di soccorso senza il contributo significativo del personale volontario, che viene richiamato in servizio secondo un programma annuale di richiami temporanei. In relazione a ciò, si mantiene il numero dei richiami temporanei della componente volontaria a un livello sufficiente a far fronte alle indifferibili esigenze connesse all’operatività del Corpo nazionale, dopo il consistente taglio di spesa previsto per le retribuzioni del personale volontario, disposto dall’articolo 4, comma 10, della legge n. 183 del 2011. Il successivo articolo 5 reca disposizioni per assicurare la funzionalità degli sportelli unici per l’immigrazione: viene prorogata per ulteriori sei mesi la durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure. Il medesimo articolo contiene poi ulteriori disposizioni relative al finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale al fine di assicurarne la continuità. L’articolo 6, infine, prevede la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, con la conseguenza che vengono a cessare le funzioni di alta vigilanza del Ministro dell’interno nei confronti della medesima fondazione.
Si connettono all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge il disegno di legge n. 1644, d'iniziativa del senatore Mascitelli ed altri (fatto proprio dal Gruppo dell'Italia dei Valori) e il disegno di legge n. 410, d'iniziativa del senatore Costa, assegnati alla Commissione in sede referente.
Il disegno di legge n. 1644 è volto a determinare una sostanziale stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari, attraverso l'istituto della sanatoria per le situazioni di coloro che hanno espletato, risultando idonei, diversi passati concorsi e le cui graduatorie sono rimaste valide in base a provvedimenti di proroga. In buona sostanza, il prioritario azzeramento di queste graduatorie viene indicato dai presentatori del disegno di legge come il percorso giuridicamente preferibile e più adatto a tutelare i diritti degli idonei rispetto alla soluzione di attingere ad altre graduatorie di concorsi interni al fine di implementare gli organici. Viene poi autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui, i quali, alla data della prova selettiva, risultino iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni, abbiano espletato il servizio almeno per 120 giorni, anche non continuativi, e non abbiano superato i 45 anni, rispetto agli attuali 37.
Il disegno di legge del senatore COSTA (n. 410) è di più ampia portata: esso propone il riconoscimento dello stato di Forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quindi il suo inserimento nel cosiddetto comparto sicurezza ad ordinamento civile. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per disciplinare il rapporto d'impiego e pensionistico del personale, elencando puntuali principi e criteri direttivi. Anche l'articolo 4 contiene una ulteriore delega per l'immissione in ruolo del personale volontario. L'articolo 5 stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di soccorso pubblico, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica.
Si apre la discussione generale.