Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 319 del 29/05/2012

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE MARITATI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

La Commissione giustizia, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011"

premesso che

l'articolo 25 introduce una significativa modifica alla legge n. 117 del 1988, che tuttavia - oltre a suscitare talune perplessità in punto di legittimità costituzionale - non appare funzionale ad adeguare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea;

in particolare, nelle sentenze 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler), 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA) e, da ultimo, nella causa C-379/10 (Commissione contro Repubblica italiana) del 24 novembre 2011, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di rilevare come una violazione del diritto dell'Unione europea imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado fondi (sussistendo gli ulteriori presupposti) un'ipotesi di responsabilità dello Stato e non già - ai fini del diritto dell'Unione - del singolo magistrato;

significativamente, in nessun Paese europeo è prevista una forma di responsabilità diretta dei magistrati, conformemente, peraltro, a quanto statuito in proposito dalla Carta europea sullo statuto dei giudici (che ammette la responsabilità diretta solo dello Stato) e dalla raccomandazione n. 12 del 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità, che parimenti individua nello Stato il soggetto passivo dell'azione di responsabilità per danni imputabili all'attività di organi giurisdizionali;

l'articolo 25 del disegno di legge in titolo qualifica, invece, il singolo magistrato quale soggetto legittimato passivo (unitamente allo Stato) nell'azione di responsabilità civile e, inoltre, estende tale forma di responsabilità diretta del magistrato anche al caso di danno ingiusto causato dall'atto giudiziale realizzato "in violazione manifesta del diritto" ed ancorché tale danno derivi dall'attività di interpretazione delle norme, prevedendo addirittura che l'azione di responsabilità possa riguardare un provvedimento non definitivo;

rilevato che

la disciplina della responsabilità civile dei magistrati delineata dall'articolo 25 non corrisponde, in primo luogo, a quanto richiesto dalla Corte di giustizia, in quanto, ai fini del diritto europeo, l'unico soggetto responsabile per violazione del diritto dell'Unione è lo Stato e non altri. Solo lo Stato, del resto, potrebbe assicurare a chi quel danno abbia subito la piena solvibilità e, in definitiva, la garanzia del soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie, senza, peraltro, la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo sotteso all'illecito, altrimenti indispensabile ai fini della responsabilità della persona fisica;

al fine di adeguare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea è dunque necessario prevedere una peculiare ipotesi di responsabilità "oggettiva" dello Stato per il danno ingiusto subito dal singolo in ragione di un provvedimento di organi giurisdizionali di ultimo grado per manifesta violazione del diritto comunitario. Disancorando, in tal modo, la responsabilità dello Stato (il solo soggetto di diritto rilevante, in questa fattispecie, ai fini del diritto dell'Unione europea) da quella del singolo magistrato, è possibile estendere la prima anche al danno derivante da violazione manifesta del diritto dell'Unione connessa all'attività interpretativa o di valutazione del fatto e delle prove, come prescritto dalla Corte. Un tale risultato può essere garantito unicamente dalla previsione dello Stato quale soggetto responsabile, in quanto se esso fosse identificato nel singolo magistrato si comprometterebbero l'indipendenza, l'imparzialità, l'autonomia, la soggezione esclusiva alla legge che la Costituzione garantisce alla magistratura;

non è la legge comunitaria la sedes materiae per trattare di responsabilità inerenti altri settori del diritto estranei a quello comunitario;

considerata

l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia a norma dell'articolo 48 del Regolamento del Senato sulla problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati;

ritenuto che

i suddetti principi sono del resto fortemente pregiudicati da una disciplina - quale quella di cui all'articolo 25 - che ammette la configurabilità della responsabilità civile del magistrato anche nel caso di danno ingiusto causato dall'attività di interpretazione di norme o da atto giudiziale realizzato "in violazione manifesta del diritto", sancendo altresì la possibilità per il cittadino di citare in giudizio (oltre allo Stato) anche il "soggetto riconosciuto colpevole", ovvero il magistrato;

tale disciplina è peraltro incompatibile con i principi di imparzialità e indipendenza degli organi giurisdizionali di cui all'articolo 47 capoverso della Carta dei diritti dell'Unione europea;

le disposizioni di cui all'articolo 25, nel novellare la legge n. 117 del 1988 in maniera del tutto priva di alcuna corrispondenza con quanto statuito dalla Corte di giustizia, risultano evidentemente estranee all'oggetto del disegno di legge in titolo;

a norma dell'articolo 144-ter del Regolamento del Senato, che prevede una specifica procedura d'esame per le sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea e ne impone l'invio alla Commissione competente per materia, è in corso presso questa Commissione l'esame delle sentenze 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler), 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA) e 24 novembre 2011, emessa nella causa C-379/10 (Commissione contro Repubblica italiana) citate, e che, peraltro, essendo in corso presso la stessa Commissione l'esame dei disegni di legge n. 3258 e n. 3259 riguardanti l'adempimento delle citate sentenze della Corte di giustizia, è necessario, secondo quanto stabilito dal comma 5 del citato articolo 144-ter del Regolamento, procedere congiuntamente in tale sede all'esame della materia oggetto dell'articolo 25;

per tali ragioni

esprime parere contrario sull'articolo 25 e invita la Commissione a proporne lo stralcio.