Legislatura 16ª - Commissioni 7° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 9 del 29/05/2012

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2564

Art.  1

1.1

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, di seguito denominati "siti italiani UNESCO"», con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».

        Conseguentemente:

            – al comma 4, sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista»;

            – al comma 6, sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista»;

            – alla rubrica sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».

1.2

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «2011, 2012 e 2013» con le seguenti: «2012, 2013 e 2014».

1.3

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Al comma 5, sostituire le parole: «con proprio decreto» con le seguenti: «con propri decreti».

        Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «Il decreto di cui al comma 5 stabilisce» con le seguenti: «I decreti di cui al comma 5 stabiliscono».

Art.  2

2.1

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei centri urbani e delle zone limitrofe ai siti italiani UNESCO» con le seguenti: «degli edifici ubicati nei centri urbani inseriti nella ''lista del patrimonio mondiale'' dell'UNESCO e nelle zone limitrofe a tali centri, nonché degli edifici ubicati nelle aree limitrofe agli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «nei centri urbani e nei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «nei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO e nelle zone limitrofe a tali centri, nonché degli edifici ubicati nelle aree limitrofe agli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».

2.2

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013» con le seguenti: «100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».

2.0.1

ASCIUTTI, RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge n. 77 del 2006)

All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

                "d) alla riqualificazione, valorizzazione e promozione dei siti italiani UNESCO, nonché alla diffusione della loro conoscenza";

            b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

                "d-ter) piccoli interventi di restauro e miglioramento".»

2.0.2

VITTORIA FRANCO, PINOTTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge n. 77 del 2006)

        1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

                "d) alla riqualificazione, valorizzazione e promozione dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, nonché alla diffusione della loro conoscenza";

            b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

                "d-ter) piccoli interventi di restauro e miglioramento".»

Art.  3

3.1

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

        «Art. 3. - (Copertura finanziaria) – 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.

        2. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        3. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, per ogni anno producano effettivi maggiori risparmi di spesa».