Legislatura 16ª - Commissioni 7° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 9 del 29/05/2012
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2564
Art. 1
Al comma 1, sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, di seguito denominati "siti italiani UNESCO"», con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».
Conseguentemente:
– al comma 4, sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista»;
– al comma 6, sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista»;
– alla rubrica sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».
Al comma 1, sostituire le parole: «2011, 2012 e 2013» con le seguenti: «2012, 2013 e 2014».
Al comma 5, sostituire le parole: «con proprio decreto» con le seguenti: «con propri decreti».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «Il decreto di cui al comma 5 stabilisce» con le seguenti: «I decreti di cui al comma 5 stabiliscono».
Art. 2
Al comma 1, sostituire le parole: «dei centri urbani e delle zone limitrofe ai siti italiani UNESCO» con le seguenti: «degli edifici ubicati nei centri urbani inseriti nella ''lista del patrimonio mondiale'' dell'UNESCO e nelle zone limitrofe a tali centri, nonché degli edifici ubicati nelle aree limitrofe agli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «nei centri urbani e nei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «nei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO e nelle zone limitrofe a tali centri, nonché degli edifici ubicati nelle aree limitrofe agli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».
Al comma 4, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013» con le seguenti: «100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».
ASCIUTTI, RELATORE
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge n. 77 del 2006)
All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) alla riqualificazione, valorizzazione e promozione dei siti italiani UNESCO, nonché alla diffusione della loro conoscenza";
b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
"d-ter) piccoli interventi di restauro e miglioramento".»
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge n. 77 del 2006)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) alla riqualificazione, valorizzazione e promozione dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, nonché alla diffusione della loro conoscenza";
b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
"d-ter) piccoli interventi di restauro e miglioramento".»
Art. 3
Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3. - (Copertura finanziaria) – 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.
2. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
3. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, per ogni anno producano effettivi maggiori risparmi di spesa».
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2862
Art. 1
Al comma 6, sostituire le parole:"Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali," con le seguenti: "Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,".
Art. 3
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
"Art. 3-bis
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento per finalità di recupero energetico sugli immobili di pregio storico situati in borghi antichi alle quali si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2280
Art. 11
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
(Agevolazioni fiscali)
1. Nei comuni di cui all'articolo 2, al fine di tutelare e salvaguardare l'attività degli esercizi di vicinato, con priorità per quelli inerenti la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari di prima necessità, sono riconosciute le agevolazioni fiscali di cui ai commi da 2 a 7.
2. A decorrere dall'anno 2013, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi da parte degli esercizi di vicinato di cui dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, si applica l'aliquota IVA ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. A decorrere dall'anno 2013, i comuni di cui all'articolo 2, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 662, possono ridurre l'aliquota di base dell'imposta municipale propria, di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino allo 0,2 per cento per gli immobili di proprietà di soggetti passivi in uso e strumentali allo svolgimento dell'attività di servizio commerciale primario di vicinato nonché per i soggetti passivi che registrino regolare contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli esercenti attività di vicinato che prestano servizi commerciali primari previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. A decorrere dall'anno 2013, alle fattispecie pubblicitarie, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relative agli esercizi di vicinato ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, che prestano servizi commerciali primari, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applica una tariffa pari al 50 per cento di quella prevista nel medesimo comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. A decorrere dall'anno 2013, per le occupazioni realizzate da esercizi di vicinato ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, che prestano servizi commerciali primari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei Comuni di classe III, IV e V, la tariffa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è ridotta del 50 per cento.
6. A decorrere dall'anno 2013, i comuni di cui all'articolo 2, con deliberazione del consiglio comunale, possono ridurre del 50 per cento la tassa per i rifiuti solidi urbani in favore degli esercizi di vicinato ubicati nel proprio territorio, che prestano servizi commerciali primari, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
7. A decorrere dall'anno 2013, per i soggetti, che prestano, nei comuni di cui all'articolo 2, i servizi commerciali primari previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 e che si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il pagamento dell'imposta sostitutiva è previsto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2013, nei comuni di cui all'articolo 2, al fine di favorire la costituzione da parte di giovani di età inferiore a 32 anni di nuovi esercizi di vicinato di cui dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i benefici di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, per i predetti soggetti si applicano per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i sette successivi. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il settimo periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del quarantesimo anno di età.
8. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2 a 8, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 9 e 10.
9. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
10. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 9, producano effettivi maggiori risparmi di spesa a decorrere dall'anno 2013.