Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 323 del 29/05/2012

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

 SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 465

 

 

L'11a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che l’intento della direttiva 2009/38/CE è quello di garantire l’armonioso sviluppo dell’attività imprenditoriale che abbraccia più Stati membri, promuovendo l’informazione e la consultazione dei lavoratori mediante un comitato aziendale europeo (CAE) in ogni impresa o gruppo d’imprese che siano caratterizzate da un’organizzazione transfrontaliera;

considerato che lo schema di decreto è finalizzato ad aggiornare l’esistente normativa, favorendo l’istituzione di un maggior numero di CAE e rendendone più agevole il funzionamento;

esaminati gli orientamenti raccolti attraverso le audizioni di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni.

In merito all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di sostituire il generico riferimento alla «dimensione della forza lavoro» con la più puntuale espressione «numero dei dipendenti», in coerenza con il testo originario del decreto legislativo  n. 74 del 2002.

 Con riferimento all'articolo 5, si raccomanda al Governo di conservare il disposto di cui al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo  n. 74 del 2002.

Al comma 1 dell'articolo 9, si segnala l’opportunità di recepire la formulazione prevista dell’Avviso Comune del 12 aprile 2011, sostituendo le parole:  «cooperare per raggiungere un accordo» con le seguenti: «negoziare con spirito di cooperazione».

In merito alla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 10, si suggerisce di salvaguardare il ruolo della contrattazione collettiva, previsto dalla disciplina vigente, modificando coerentemente la previsione dell’articolo 17.

Si propone altresì di adottare, sia al comma 1 che al comma 2 dell’articolo 11, il termine «cooperazione» in luogo di «collaborazione».

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, anche in relazione a quanto emerso durante le audizioni informali svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si segnala la necessità di modificare la disposizione, che nell’attuale formulazione potrebbe determinare una ambiguità normativa, non essendo chiaro se le condizioni necessarie ad attivare la procedura di negoziazione per l’adeguamento della struttura CAE siano cumulative ovvero alternative.

Si raccomanda, infine, un’attenta valutazione in ordine all’apparato sanzionatorio di cui all’articolo 17, al fine di garantirne l’attualità, nonché la conformità al principio di proporzionalità.