Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 27/03/2012
Azioni disponibili
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione 3-02654.
Ricorda che il decreto legislativo n. 423 del 2001 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i premi assicurativi per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi, anche di fatto, devono essere rapportati alla retribuzione effettiva determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa. Ai fini INAIL, dunque, la retribuzione effettiva è determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di minimo imponibile (minimo contrattuale) e del minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
In relazione a tale procedimento, il premio speciale deve essere aumentato proporzionalmente, tenendo altresì conto della tipologia di rapporto di lavoro.
L’INAIL ha evidenziato che l’adeguamento alla normativa vigente è risultato operativamente complicato, avendo dovuto realizzare procedure informatiche specifiche per gestire la comunicazione via web dei dati retributivi da parte delle cooperative, per calcolare i conguagli dovuti e per produrre le relative richieste di pagamento nell’archivio informatico.
Il Sottosegretario fa tuttavia presente che il completamento di tutte le procedure necessarie è avvenuto nel dicembre 2011, e che i nuovi servizi telematici, illustrati alle associazioni di categoria nel mese di gennaio, sono disponibili dal 30 gennaio 2012.
Il termine entro cui le cooperative devono inviare gli elenchi trimestrali con i dati retributivi relativi a ciascun socio è stato fissato, per il quinquennio 2007/2011, al 31 marzo 2012. A decorrere dal primo trimestre del 2012, i conguagli relativi a ciascun trimestre saranno invece gestiti a regime, con invio degli elenchi trimestrali entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.
Per quanto riguarda la disciplina del pagamento rateale, l’INAIL può autorizzare rateazioni fino a ventiquattro mesi qualora il debitore, pur se impossibilitato a pagare il debito in un’unica soluzione, dimostri tuttavia di essere in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue rispetto alle sue condizioni patrimoniali. L'Istituto inoltre, in casi eccezionali, e previa autorizzazione del Ministero del lavoro, può consentire rateazioni fino a trentasei mesi, in presenza delle specifiche condizioni previste dalle circolari ministeriali del 25 maggio 2000 e dell’ 8 aprile 2001 e subordinatamente alla completezza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza. In casi del tutto particolari, il Ministero può autorizzare rateazioni fino a sessanta mesi.
Da ultimo, il Sottosegretario fa presente che l’Istituto sta valutando soluzioni operative di natura tecnico-gestionale tese a limitare le oggettive difficoltà rappresentate dalle cooperative per l’invio degli elenchi trimestrali relativi al quinquennio 2007/2011.
La senatrice GHEDINI (PD) ringrazia il Governo per la tempestività della risposta, di cui si dichiara soddisfatta. Condivide la ricostruzione del complesso percorso legislativo che ha interessato il processo di adeguamento contributivo per i lavoratori delle cooperative di facchinaggio. Richiama tuttavia l'attenzione del Sottosegretario sulla crisi che investe attualmente il comparto della logistica e movimentazione merci e coglie l'occasione per invitare il Governo a considerare tutte le possibili forme di rateizzazione richiamate, anche laddove le condizioni previste dalle circolari applicative non ricorrano in maniera puntuale, al fine di non deprimere ulteriormente il settore.