Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 27/03/2012

 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

 

MARTEDÌ 27 MARZO 2012

293ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

MORRA 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.                            

 

 

            La seduta inizia alle ore 15,35.

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

    Il PRESIDENTE comunica che lo scorso giovedì 22 marzo il senatore Castro, relatore sui disegni di legge nn. 173 e congiunti, in materia di lavoratori esposti all'amianto, ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori marittimi esposti all'amianto, che hanno depositato numerose memorie scritte, pubblicate sulla pagina web della Commissione.

            Informa altresì che lo svolgimento dell'interrogazione 3-02677 della senatrice Poli Bortone, a causa di sopravvenuti impegni dell'interrogante, è rinviato ad altra seduta.

  PROCEDURE INFORMATIVE 

 

Interrogazioni   

 

            Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione 3-02654.

Ricorda che il decreto legislativo n. 423 del 2001 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i premi assicurativi per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi, anche di fatto, devono essere rapportati alla retribuzione effettiva determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa. Ai fini INAIL, dunque, la retribuzione effettiva è determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di minimo imponibile (minimo contrattuale) e del minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

In relazione a tale procedimento, il premio speciale deve essere aumentato proporzionalmente, tenendo altresì conto della tipologia di rapporto di lavoro.

L’INAIL ha evidenziato che l’adeguamento alla normativa vigente è risultato operativamente complicato, avendo dovuto realizzare procedure informatiche specifiche per gestire la comunicazione via web dei dati retributivi da parte delle cooperative, per calcolare i conguagli dovuti e per produrre le relative richieste di pagamento nell’archivio informatico.

Il Sottosegretario fa tuttavia presente che il completamento di tutte le procedure necessarie è avvenuto nel dicembre 2011, e che i nuovi servizi telematici, illustrati alle associazioni di categoria nel mese di gennaio, sono disponibili dal 30 gennaio 2012.

Il termine entro cui le cooperative devono inviare gli elenchi trimestrali con i dati retributivi relativi a ciascun socio è stato fissato, per il quinquennio 2007/2011, al 31 marzo 2012. A decorrere dal primo trimestre del 2012, i conguagli relativi a ciascun trimestre saranno invece gestiti a regime, con invio degli elenchi trimestrali entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Per quanto riguarda la disciplina del pagamento rateale, l’INAIL può autorizzare rateazioni fino a ventiquattro mesi qualora il debitore, pur se impossibilitato a pagare il debito in un’unica soluzione, dimostri tuttavia di essere in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue rispetto alle sue condizioni patrimoniali. L'Istituto inoltre, in casi eccezionali, e previa autorizzazione del Ministero del lavoro, può consentire rateazioni fino a trentasei mesi, in presenza delle specifiche condizioni previste dalle circolari ministeriali del 25 maggio 2000 e dell’ 8 aprile 2001 e subordinatamente alla completezza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza. In casi del tutto particolari, il Ministero può autorizzare rateazioni fino a sessanta mesi.

Da ultimo, il Sottosegretario fa presente che l’Istituto sta valutando soluzioni operative di natura tecnico-gestionale tese a limitare le oggettive difficoltà rappresentate dalle cooperative per l’invio degli elenchi trimestrali relativi al quinquennio 2007/2011.

 

     La senatrice GHEDINI (PD) ringrazia il Governo per la tempestività della risposta, di cui si dichiara soddisfatta. Condivide la ricostruzione del complesso percorso legislativo che ha interessato il processo di adeguamento contributivo per i lavoratori delle cooperative di facchinaggio. Richiama tuttavia l'attenzione del Sottosegretario sulla crisi che investe attualmente il comparto della logistica e movimentazione merci e coglie l'occasione per invitare il Governo a considerare tutte le possibili forme di rateizzazione richiamate, anche laddove le condizioni previste dalle circolari applicative non ricorrano in maniera puntuale, al fine di non deprimere ulteriormente il settore.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(3180) Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri  

(2112) BUTTI ed altri.  -  Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro  

(2137) ZANETTA ed altri.  -  Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente  

(2187) MICHELONI ed altri.  -  Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro  

(2244) RIZZI e PITTONI.  -  Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

(Esame congiunto e rinvio)

 

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti la relatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), osservando anzitutto che il disegno di legge n. 3180 - approvato dalla Camera dei deputati il 29 febbraio 2012 - novella parzialmente la legge n. 147 del 1997,  concernente i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. In proposito, ricorda che la disciplina di cui alla legge n. 147 è connessa all'accordo tra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri - sottoscritto a Berna il 12 dicembre 1978 e reso esecutivo in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 -, con il quale ciascun Paese si è impegnato a versare annualmente all'altro una parte delle somme raccolte mediante contribuzione, in modo da permettere all'Italia la copertura del rischio di disoccupazione totale dei propri lavoratori in Svizzera, e viceversa. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, con l'espressione "frontalieri" si designano quelli residenti nella zona frontaliera di uno dei due Stati contraenti e che esercitano regolarmente un'attività retribuita nella zona frontaliera dell'altro Stato.

Le novelle di cui al disegno di legge recano norme transitorie.

La prima concerne il requisito per il diritto al trattamento speciale di disoccupazione. In base alla disciplina di cui alla citata legge n. 147, hanno diritto al trattamento i frontalieri che abbiano svolto in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione per almeno un anno nei due precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione e quelli per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi. In merito, la novella prevede che, per il solo anno 2012, qualora nel biennio precedente l'inizio dello stato di disoccupazione vi siano periodi di malattia o di infortunio, sia possibile non tenerne conto ai fini del computo del biennio, con il conseguente allungamento del periodo di riferimento per la verifica della sussistenza del requisito di un anno.

La seconda norma transitoria riguarda la durata del trattamento speciale di disoccupazione, che, in base alla legge n. 147, spetta per una durata massima di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi. Per i frontalieri che maturino il diritto nel 2012, la novella prevede che la durata del trattamento sia invece pari a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli aventi almeno cinquantasei anni di età.

Ai fini della copertura, il disegno di legge fa riferimento ad alcune disponibilità finanziarie, relative all'attuazione della citata legge n. 147.

I disegni di legge nn. 2112 e 2244 recano novelle analoghe, peraltro formulate come norme a regime, nonché disposizioni in materia di liste di mobilità per i soggetti in esame.

Di eguale contenuto le norme del disegno di legge n. 2187, che detta inoltre disposizioni relative ai lavoratori frontalieri non italiani e prevede alcune fattispecie di incremento della misura del trattamento speciale di disoccupazione summenzionato.

Da ultimo il disegno di legge A.S. n. 2137 dispone, come norma a regime, l'elevamento della durata del trattamento speciale di disoccupazione, nonché benefici fiscali per i redditi da lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. La novella dovrebbe essere peraltro adeguata, con riferimento ai termini temporali e alle norme sopravvenute dopo la presentazione del disegno di legge.

Conclusivamente la relatrice propone di adottare il disegno di legge n. 3180 come testo base.

 

La Commissione concorda.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 16.