Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 362 del 07/03/2012

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

 

     Il relatore MALAN (PdL) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 16, diretto ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. Rileva che alcune disposizioni, quali ad esempio l'anticipazione del pagamento della tassa di circolazione e l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica per le somme inferiori a 200 euro, non sembrano riconducibili a una semplificazione tributaria. Si sofferma, quindi, sull'articolo 8, comma 24, che riproduce una disposizione già contenuta in un emendamento presentato in occasione della discussione in Assemblea del decreto-legge n. 216 del 2011 (proroga termini) e allora dichiarato improponibile dal Presidente del Senato, in base alla quale l'Agenzia delle entrate può attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari per il tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dallo stesso comma; a tali funzionari compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A suo avviso, si tratta di una norma che procede in una direzione divergente rispetto alla ratio del provvedimento, orientata a una complessiva riduzione del deficit pubblico.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

         Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) richiama l'attenzione sull'articolo 12, comma 8, che riproduce un'analoga proposizione contenuta nel testo del decreto-legge n. 2 del 2012, in materia ambientale. Tale disposizione è stata soppressa dal Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione, attualmente in discussione presso la Camera dei deputati. Pertanto, risultano vigenti nell'ordinamento due disposizioni identiche, collocate in diversi provvedimenti. Sottolinea, inoltre, che la disposizione, avendo ad oggetto le risorse per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, troverebbe, in ogni caso, più opportuna collocazione nel decreto-legge in materia ambientale.

 

         Il senatore SANNA (PD) ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 1, in materia di rateizzazione dei debiti tributari, presentino profili di dubbia costituzionalità, in quanto esse non sono applicabili a soggetti diversi dalle aziende in fallimento, quali le famiglie e le società per cui non sia stato dichiarato il fallimento.

 

         Il senatore PARDI (IdV) condivide le riserve espresse dal Presidente in merito alla estraneità della disposizione di cui all'articolo 12, comma 8, riguardante l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, rispetto alla materia oggetto del provvedimento in esame.

 

         Previe dichiarazioni di voto a nome dei rispettivi Gruppi, contraria del senatore BODEGA (LNP) e favorevoli dei senatori INCOSTANTE (PD) e SALTAMARTINI (PdL), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere, avanzata dal relatore, favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.