Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 362 del 07/03/2012
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 3057
Art. 1
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)
1. L'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto ed è composto da trenta consiglieri.».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 34 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)
1. All'articolo 34, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di sette Assessori."».