Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 362 del 07/03/2012

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 

N. 3057

 

Art.  1

1.1

PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

1. L'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto ed è composto da trenta consiglieri.».

1.0.1

PARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 34 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

1. All'articolo 34, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di sette Assessori."».