Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 287 del 29/02/2012

 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

 

MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 2012

287ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GIULIANO 

              

 

 

            La seduta inizia alle ore 15,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(3007) TREU ed altri.  -  Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori licenziati  

(700) ROILO.  -  Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro  

(1466) VALENTINO.  -  Disposizioni in materia di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata

(Esame congiunto e rinvio)

 

Introduce l'esame la relatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), che illustra congiuntamente i provvedimenti, il cui comune denominatore è a suo giudizio individuabile nella necessità di approntare misure per affrontare le difficoltà esistenti nel mercato del lavoro, aggravate dal rigore della attuale congiuntura economica. E' infatti importante in questa delicata fase irrobustire le garanzie di presidi in favore di quanti hanno perso il posto di lavoro ed è indice di civiltà e di umanizzazione dell'impianto lavoristico accompagnare i disoccupati nel periodo magmatico e avvilente che porta al conseguimento, tante volte agognato, di una nuova occupazione. Si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 700, i cui articoli 1 e 3 recano norme programmatiche e di principio per l'adozione di incentivi all'occupazione ed all'autoimpiego, da parte dello Stato e delle regioni, nonché in materia di percorsi formativi e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Norme di diretta applicazione in materia di incentivi all'occupazione, all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego ed in materia di copertura pensionistica sono poste dai successivi articoli 6, 7, 10 e 11. Il comma 1 dell'articolo 2 riformula in termini più generali l'esclusione dei limiti di età per l'ammissione a concorsi pubblici, ammettendo eccezioni soltanto per il reclutamento del personale militare e di polizia; i commi 2 e 3 introducono un divieto di previsione di limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione. Il successivo articolo 4 estende alle cooperative e alle società di persone, costituite dai soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, le disposizioni stabilite per le cooperative sociali, in quanto compatibili, mentre l'articolo 5 concerne la promozione, anche da parte di pubbliche amministrazioni, della ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1.

L'articolo 8 prevede un diritto di priorità all'assunzione presso la medesima azienda (avente più di quindici dipendenti) da cui il lavoratore sia stato nei tre anni precedenti licenziato per motivi oggettivi.

L'articolo 9 esclude dall'ambito di applicazione della tutela cosiddetta reale contro i licenziamenti individuali, di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni, i lavoratori che siano stati assunti da un'impresa successivamente al compimento dei quarantacinque anni di età e ad un licenziamento.

L'articolo 12 prevede infine la promozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un programma sperimentale per il sostegno al reddito, inteso al reimpiego di 5.000 lavoratori disoccupati di lunga durata, di età superiore a cinquanta anni.

Il disegno di legge n. 1466 appare principalmente inteso a modificare la procedura di riconoscimento dello stato di disoccupazione. In particolare, la novella di cui all'articolo 6 prevede che l'interessato, in alternativa alla sua presentazione presso il servizio per l'impiego territorialmente competente ed alla dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione, possa redigere un'autocertificazione che attesti il perdurare dello stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi. In base alla disciplina vigente, il riconoscimento dello stato di disoccupazione decorre soltanto dal momento della presentazione del soggetto presso il servizio per l'impiego; di conseguenza, in caso di presentazione tardiva, si ha una divergenza tra la durata reale dello stato di disoccupazione e la durata riconosciuta, divergenza che può compromettere l'applicazione di una tipologia di incentivi all'assunzione, subordinati alla sussistenza dello stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.

Alcune norme di chiusura e di garanzia, nonché disposizioni sanzionatorie, sono stabilite dal medesimo articolo 6 e dall'articolo 7. La possibilità di autocertificazione - come emerge anche dall'articolo 9 - non si applica ai soggetti individuati dall'articolo 8 tra i quali i laureati ed i cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. Con specifico riferimento alle nozioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 in materia di disoccupazione, la Relatrice osserva che esse, pur confermando in larga misura la disciplina già vigente, sembrano implicitamente sopprimere le norme che prevedono la perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto di congrue offerte di lavoro e di mancata presentazione alla convocazione del servizio per l'impiego competente.

Il disegno di legge n. 3007 introduce, a carico delle imprese che ricorrano all'istituto della mobilità (o anche, in alcuni casi, a licenziamenti individuali), l'obbligo di svolgere - con l'eventuale ausilio di altri soggetti e di risorse esterne - servizi di supporto alla ricollocazione dei lavoratori licenziati. L'articolo 1 richiede la definizione di un programma aziendale inerente a tali servizi per i casi di ricorso alla mobilità. Il programma è definito mediante accordo sindacale o, in mancanza di accordo, è approvato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. La norma richiede altresì l'adozione di un piano individuale di ricollocazione professionale per i casi di licenziamenti individuali effettuati, per giustificato motivo oggettivo, da parte di imprese aventi più di cinquanta dipendenti. La definizione delle linee guida per la predisposizione dei programmi aziendali e dei piani individuali di ricollocazione professionale è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, il disegno di legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.

Gli oneri dei servizi obbligatori di supporto alla ricollocazione professionale sono a carico delle imprese (articolo 2); è ammesso, a determinate condizioni, stabilite dagli articoli 3 e 4, un eventuale cofinanziamento da parte dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di alcuni fondi bilaterali e delle regioni. Ai fini dello svolgimento dei servizi di supporto, le imprese possono avvalersi esclusivamente dei soggetti e delle strutture, pubblici e privati, individuati dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2; per gli operatori privati si prevede anche il raggiungimento di determinate performances, a pena di decadenza dall'accreditamento in oggetto.

L'articolo 5 prevede che, qualora lo svolgimento dei servizi obbligatori di supporto dia luogo a determinati risultati, l'impresa non sia più tenuta al versamento all'INPS delle rate mensili del contributo dovuto, in base alla disciplina ordinaria, per ciascun lavoratore posto in mobilità. Il comma 2 dell'articolo 6 infine estende ai casi di rifiuto, da parte del lavoratore, del servizio obbligatorio di supporto alla ricollocazione professionale la disciplina sulla decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali.

 

           

 

Il presidente GIULIANO ringrazia la Relatrice per l'ampia ed approfondita illustrazione dei provvedimenti e ne dispone il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

(173) CASSON ed altri.  -  Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto  

(2141) CASSON ed altri.  -  Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto  

(2210) CASSON ed altri.  -  Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto  

(2573) BUGNANO ed altri.  -  Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti all'amianto e dei loro familiari  

(2753) BETTAMIO ed altri.  -  Delega al Governo per l'istituzione di un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, nonché disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie e la responsabilità penale e civile

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio 2011.

 

      Il PRESIDENTE avverte che il nuovo inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge è motivato dalla necessità di acquisire sulla materia l'orientamento del Governo, ma che il vice ministro Martone ha comunicato per le vie brevi di essere impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Dispone pertanto il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre 2011.

 

      Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Castro ha presentato cinque emendamenti al disegno di legge, sui quali non è ancora pronunciata la Commissione bilancio.

 

            Il relatore CASTRO (PdL), nel sottolineare la matrice bipartisan delle proposte emendative a sua firma, sottolinea che la materia cui il disegno di legge ha riguardo presenta un evidente rischio di interferenza con le iniziative che il Governo sta per intraprendere con riferimento al riordino degli ammortizzatori sociali. Ferma restando la necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio, invita dunque a valutare se una definizione in sede parlamentare possa rappresentare una scortesia istituzionale nei confronti del Governo, ovvero rappresentare una propulsione ulteriore all'azione da esso intrapresa.

 

            Il presidente GIULIANO, nel dare atto al relatore di grande sensibilità istituzionale, ritiene opportuno acquisire sulla materia l'orientamento del Ministro, che ha già comunicato per le vie brevi la propria disponibilità ad intervenire in Commissione per proseguire le comunicazioni sulle linee generali del proprio Dicastero a partire dalla metà del marzo prossimo.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

(1337) NEROZZI ed altri.  -  Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro   

(2435) CARLINO ed altri.  -  Norme in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio 2011.

 

      Il presidente relatore GIULIANO ritiene opportuno che anche su queste iniziative legislative, di particolare delicatezza, si acquisisca l'orientamento del Governo.

 

            La Commissione conviene.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

(919) DONAGGIO ed altri.  -  Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio 2009.

 

      Il relatore PONTONE (PdL) chiede un rinvio del seguito dell'esame, al fine di conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

 

      Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge è stato avviato nella seduta del 21 febbraio scorso, con la relazione della senatrice Poli Bortone.

 

La relatrice POLI BORTONE (CN (GS-SI-PID-IB-FI)), nel rinviare alle considerazioni precedentemente svolte, coglie tuttavia l'occasione per segnalare di aver partecipato nelle giornate di lunedì e martedì scorsi ad una riunione al Parlamento europeo sul semestre europeo sulle politiche di coordinamento economico, nel corso della quale sono emerse riflessioni di grande interesse in ordine all'opportunità di utilizzare in modo più proficuo i fondi strutturali e di prestare maggiore attenzione al supporto del sistema bancario. Su tale ultimo tema ha inteso personalmente richiamare l'attenzione generale dei rappresentanti degli altri parlamenti e del Parlamento europeo, nel convincimento della necessità di dimensionare le misure adottate alle diverse strutture dei soggetti; ciò con specifico riferimento alle banche popolari e di credito cooperativo, in relazione a Basilea 3. Nel corso dell'incontro, si è vieppiù radicato il suo convincimento in ordine alla centralità del rapporto tra Parlamenti nazionali e Unione europea e dell'esigenza di rafforzare il ruolo del Parlamento soprattutto nella fase ascendente. In questo senso, riterrebbe opportuno ed importante un raccordo più stretto e continuativo anche con le singole Commissioni del Parlamento europeo. Nello specifico, attesa l'attualità delle tematiche connesse al mercato del lavoro ed alle sue articolazioni, sottopone alla Commissione e al Presidente l'opportunità di promuovere lo svolgimento di audizioni ed incontri con parlamentari europei e con i responsabili delle singole direzioni, a cominciare dalle modalità di utilizzo  del Fondo sociale europeo.

 

Concorda pienamente il presidente GIULIANO, ritenendo il tema assai coinvolgente e forse ancora non completamente compreso a livello nazionale. In particolare, condivide l'estrema delicatezza delle problematiche dell'imprenditoria sociale, ed invita i rappresentanti dei Gruppi in Commissione ad una riflessione prodromica ad una proposta articolata di incontri ed approfondimenti.

 

Anche la senatrice BLAZINA (PD) concorda su tale richiesta. Con riferimento specifico al disegno di legge comunitaria, riterrebbe opportuno che anche le tematiche del congedo parentale e dell'applicazione del principio del pari trattamento economico tra uomini e donne vengano trasfuse in altrettanti articoli del disegno di legge, come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è già avvenuto per alcuni temi prima unicamente citati in allegato. Propone che in questo senso vengano formulate osservazioni nel parere espresso dalla Commissione, auspicando che in senso analogo vengano proposte modifiche presso la Commissione di merito.

 

La relatrice POLI BORTONE (CN (GS-SI-PID-IB-FI)) assicura la propria piena disponibilità a raccogliere i suggerimenti avanzati dalla senatrice Blazina.

 

Il senatore CASTRO (PdL), nel ricordare di essere altresì componente della 14a Commissione permanente, si dichiara totalmente disponibile a fare da vettore per eventuali proposte emendative sulle quali si registrassero generali convergenze.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. COM (2011) 862 definitivo)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)  

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

 

      Su richiesta della senatrice BLAZINA (PD), il seguito dell'esame è rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 16,10.