Legislatura 16ª - Commissioni 7° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 1 del 28/02/2012
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Il senatore DELLA SETA(PD), in qualità di relatore per la 13a Commissione permanente, fa presente che il disegno di legge in esame vuole assicurare, mediante interventi di carattere pubblico e privato, lo sviluppo socio-economico delle realtà urbane caratterizzate dalla presenza di centri e siti riconosciuti patrimonio dell'UNESCO.
La Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale è il trattato internazionale adottato dalla Conferenza generale dell’UNESCO nel 1972 al fine di garantire l’identificazione, la conservazione, la conoscenza e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale. La Convenzione, ratificata da parte dello Stato italiano con la legge n. 184 del 1977, prevede l’adozione di una lista che raccolga i beni considerati d’interesse eccezionale e di valore universale per l’umanità.
La legge n. 77 del 2006, "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO", prevede per i siti UNESCO la priorità nell’assegnazione di finanziamenti destinati ad interventi secondo le leggi vigenti, la redazione di piani di gestione e misure di sostegno, ai fini di una gestione compatibile e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti.
L’articolo 1 del disegno di legge prevede l’istituzione, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, di un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, al quale sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013. Ovviamente il riferimento temporale del triennio indicato all'articolo 1 va aggiornato.
Il Fondo è finalizzato alla realizzazione degli interventi - conformi agli strumenti urbanistici riguardanti i centri storici, come precisato al comma 7 - di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, alla realizzazione di opere pubbliche per il miglioramento dell'arredo urbano, alla manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, all'attuazione di interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici di proprietà privata, alla realizzazione di infrastrutture e di servizi per la promozione turistica e culturale dei centri storici e di altri siti, alla realizzazione di impianti per la sicurezza e l'efficienza energetica. Ai Comuni spetta il compito di individuare l'area all'interno della quale effettuare i suddetti interventi, mentre alle Regioni sono attribuite funzioni di indirizzo e coordinamento. Sono demandate ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi annualmente, la ripartizione del Fondo nonché la definizione delle modalità di presentazione e di controllo dei progetti degli interventi.
L’articolo 2prevede una serie di agevolazioni a favore di soggetti privati per il recupero di edifici e per il consolidamento statico e antisismico degli edifici ubicati nei centri urbani, nei siti riconosciuti patrimonio mondiale UNESCO e nelle zone a questi limitrofe. Le agevolazioni, che riguardano interventi effettuati interamente dai privati, consistono anzitutto in una detrazione fiscale a fini IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali. Il disegno di legge in esame richiama, a tal fine, la disciplina contenuta all’articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'articolo 2 fissa a 100.000 euro l'ammontare complessivo delle spese sostenute e riconosce la detrazione per la quota del 55 per cento, da ripartire in cinque anni.
Si prevede inoltre l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, considerando soggetti a tale tipo di imposta le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e l’acquisto di beni relativi alla realizzazione degli interventi di recupero. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali si prevede il rilascio da parte dei Comuni di certificati attestanti l'inclusione dell'immobile all'interno delle aree interessate dagli interventi di recupero. L'articolo 2 fissa per queste agevolazioni fiscali un tetto di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013. Anche qui va riformulata l'indicazione del triennio di riferimento.
Infine, l’articolo 3detta le norme concernenti la copertura finanziaria. La copertura dell’onere, calcolato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, èeffettuata mediante i risparmi di spesa che si prevede possano derivare alle pubbliche amministrazioni da alcune misure: dal divieto, in mancanza di apposite valutazioni, di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; dal divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio qualora egli non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione; dal divieto di attribuire aumenti retributivi ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico. Si prevede che i risparmi siano conseguiti da ciascuna amministrazione in proporzione alle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie.
Il seguito dell'esame è rinviato.