Legislatura 16ª - Commissioni 7° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 1 del 28/02/2012
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(2564) BARBOLINI ed altri. - Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO
(Esame e rinvio)
Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la 7a Commissione, senatore ASCIUTTI (PdL), il quale osserva anzitutto che il disegno di legge n. 2564 si iscrive nella medesima ottica degli altri disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite 7a e 13a, rispettivamente sulle città d'arte e sui borghi antichi, di cui oggi inizia contestualmente l'iter. Anch'esso parte infatti dalla constatazione del ruolo decisivo per lo sviluppo economico che può svolgere la rivitalizzazione del vasto patrimonio architettonico e culturale italiano. Si distingue tuttavia dagli altri provvedimenti in quanto comprende, nelle iniziative di riqualificazione, anche i siti inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale" dell'Unesco che, come è ben noto, non si esauriscono in centri urbani di particolare rilievo storico, ma comprendono un patrimonio ben più vasto come ad esempio, in Italia, la Costiera amalfitana, le Dolomiti, nonché beni immateriali come il Canto a tenore e l'Opera dei pupi. Il relatore pone peraltro in luce come l'attenzione della 7a Commissione ai siti Unesco sia sempre stata assai viva, ricordando, ad esempio, la legge 20 febbraio 2006, n. 77, di cui egli stesso fu il primo firmatario, che dispose un finanziamento pari a 4 milioni di euro per il triennio 2006-2008 per un ampio spettro di interventi in tali siti, fra cui la predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché di pulizia e raccolta rifiuti, la realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità, la valorizzazione e diffusione della conoscenza dei siti nelle istituzioni scolastiche.
Saluta pertanto con estremo favore il disegno di legge in titolo, che include i predetti siti fra i luoghi di cui è prevista la valorizzazione e il rilancio.
In considerazione della grave situazione di crisi dei bilanci pubblici, a livello sia nazionale sia locale, occorrono tuttavia, prosegue il relatore, forme di coordinamento e sinergia che mettano insieme i diversi livelli di competenze, per rendere pienamente attrattivo al pubblico il nostro sterminato patrimonio storico-artistico. In questo senso, il disegno di legge si ripropone di favorire gli strumenti volontari di integrazione fra pubblico e privato, assieme agli interventi pubblici unilaterali, nonché di implementare l'adozione di politiche virtuose di riqualificazione e valorizzazione. A tal fine, ai Comuni è data facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici o dei siti Unesco, le zone di particolare pregio nelle quali avviare gli interventi. E' poi definito il ruolo delle Regioni, cui compete la definizione di forme di indirizzo e coordinamento. Sono altresì introdotte, all'articolo 2, diversi incentivi a favore dei soggetti privati che intendessero partecipare alle azioni integrate, come detrazioni fiscali e un'aliquota IVA agevolata. Per la realizzazione degli interventi di recupero, tutela e valorizzazione previsti dalla legge è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013. Inoltre, per la copertura delle agevolazioni disposte all'articolo 2, sono previsti ulteriori 200 milioni per ciascun anno del triennio. La quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento è pertanto pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio, che il provvedimento propone di coprire attraverso risparmi sulle spese della Pubblica amministrazione, secondo i criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 (decreto "Brunetta"). Al riguardo, pur ritenendo senz'altro indispensabili cospicui investimenti per le finalità del disegno di legge, il relatore rileva tuttavia come - in una difficile congiuntura economica come l'attuale - l'ammontare di 1.200 milioni di euro nel triennio sia indubbiamente elevato. Inoltre, la copertura finanziaria dovrebbe essere verificata più approfonditamente, oltre che ovviamente aggiornata. Auspica comunque un sereno confronto fra le forze politiche sulle finalità del testo, rimettendosi alle valutazioni della Commissione bilancio sulla copertura.
Il senatore DELLA SETA(PD), in qualità di relatore per la 13a Commissione permanente, fa presente che il disegno di legge in esame vuole assicurare, mediante interventi di carattere pubblico e privato, lo sviluppo socio-economico delle realtà urbane caratterizzate dalla presenza di centri e siti riconosciuti patrimonio dell'UNESCO.
La Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale è il trattato internazionale adottato dalla Conferenza generale dell’UNESCO nel 1972 al fine di garantire l’identificazione, la conservazione, la conoscenza e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale. La Convenzione, ratificata da parte dello Stato italiano con la legge n. 184 del 1977, prevede l’adozione di una lista che raccolga i beni considerati d’interesse eccezionale e di valore universale per l’umanità.
La legge n. 77 del 2006, "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO", prevede per i siti UNESCO la priorità nell’assegnazione di finanziamenti destinati ad interventi secondo le leggi vigenti, la redazione di piani di gestione e misure di sostegno, ai fini di una gestione compatibile e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti.
L’articolo 1 del disegno di legge prevede l’istituzione, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, di un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, al quale sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013. Ovviamente il riferimento temporale del triennio indicato all'articolo 1 va aggiornato.
Il Fondo è finalizzato alla realizzazione degli interventi - conformi agli strumenti urbanistici riguardanti i centri storici, come precisato al comma 7 - di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, alla realizzazione di opere pubbliche per il miglioramento dell'arredo urbano, alla manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, all'attuazione di interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici di proprietà privata, alla realizzazione di infrastrutture e di servizi per la promozione turistica e culturale dei centri storici e di altri siti, alla realizzazione di impianti per la sicurezza e l'efficienza energetica. Ai Comuni spetta il compito di individuare l'area all'interno della quale effettuare i suddetti interventi, mentre alle Regioni sono attribuite funzioni di indirizzo e coordinamento. Sono demandate ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi annualmente, la ripartizione del Fondo nonché la definizione delle modalità di presentazione e di controllo dei progetti degli interventi.
L’articolo 2prevede una serie di agevolazioni a favore di soggetti privati per il recupero di edifici e per il consolidamento statico e antisismico degli edifici ubicati nei centri urbani, nei siti riconosciuti patrimonio mondiale UNESCO e nelle zone a questi limitrofe. Le agevolazioni, che riguardano interventi effettuati interamente dai privati, consistono anzitutto in una detrazione fiscale a fini IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali. Il disegno di legge in esame richiama, a tal fine, la disciplina contenuta all’articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'articolo 2 fissa a 100.000 euro l'ammontare complessivo delle spese sostenute e riconosce la detrazione per la quota del 55 per cento, da ripartire in cinque anni.
Si prevede inoltre l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, considerando soggetti a tale tipo di imposta le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e l’acquisto di beni relativi alla realizzazione degli interventi di recupero. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali si prevede il rilascio da parte dei Comuni di certificati attestanti l'inclusione dell'immobile all'interno delle aree interessate dagli interventi di recupero. L'articolo 2 fissa per queste agevolazioni fiscali un tetto di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013. Anche qui va riformulata l'indicazione del triennio di riferimento.
Infine, l’articolo 3detta le norme concernenti la copertura finanziaria. La copertura dell’onere, calcolato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, èeffettuata mediante i risparmi di spesa che si prevede possano derivare alle pubbliche amministrazioni da alcune misure: dal divieto, in mancanza di apposite valutazioni, di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; dal divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio qualora egli non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione; dal divieto di attribuire aumenti retributivi ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico. Si prevede che i risparmi siano conseguiti da ciascuna amministrazione in proporzione alle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie.
Il seguito dell'esame è rinviato.